Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Opzione per regolamentazioni cantonali
In alcuni Cantoni si è tuttavia manifestato in passato un vivo interesse per l’esecuzione di voli d’irrorazione, del quale si deve tenere conto anche in futuro, ma non incondizionatamente. Ai Cantoni è data quindi la possibilità di emanare normative in deroga al divieto generale, ma solo a condizione che queste normative introducano un obbligo di autorizzazione e garantiscano l’irrinunciabile protezione della salute delle persone e dell’ambiente.
Contenuto delle regolamentazioni cantonali
Per quanto concerne i presupposti per l’autorizzazione e per la relativa procedura, è ovvio che i Cantoni si orientino alle prescrizioni volutamente restrittive dell’UE. Al fine di adempiere al contempo anche i requisiti del’ORRPChim, il rilascio di un’autorizzazione deve dipendere in particolare dalle seguenti condizioni:
mancanza di alternative praticabili o presenza di chiari vantaggi rispetto all’impiego da
terra, come minori effetti sulla salute delle persone o sull’ambiente;
i prodotti fitosanitari o i biocidi sono autorizzati per lo spargimento dall’aria;
il volo di spargimento è effettuato da un vettore aereo certificato;
il vettore dispone di velivoli ed equipaggiamenti che corrispondono alla migliore
tecnica disponibile per la protezione della salute delle persone e dell’ambiente;
l’impiego previsto non mette in pericolo l’ambiente e la salute delle persone;
lo spargimento è effettuato sotto la direzione di una persona che dispone di
un’apposita autorizzazione speciale secondo l’articolo 7 capoverso 1 ORRPChim, se il prodotto da spargere è un prodotto fitosanitario o un antiparassitario appartenente al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l’allegato 10 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12).
Eventuali regolamentazioni cantonali devono prevedere che le autorizzazioni siano come finora a tempo determinato e limitate geograficamente. Il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza è un presupposto fondamentale affinché non siano messi in pericolo né l’ambiente, né la salute delle persone. Le distanze di sicurezza che devono essere prescritte in un’autorizzazione dipendono sostanzialmente dai prodotti da spargere. L’UFAM definirà i criteri per la concessione di un’autorizzazione eccezionale in un aiuto all’esecuzione, così da consentire un’esecuzione possibilmente uniforme in tutta la Svizzera.
I Cantoni possono limitare adeguatamente l’onere per lo svolgimento di una procedura di autorizzazione regolamentando eventualmente la documentazione da allegare alla richiesta e prevedendo ampi obblighi di collaborazione dei richiedenti.
Competenza
Secondo l’articolo 4 lettera b ORRPChim attualmente in vigore, per lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dallʼaria è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di