Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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veterinaria (USAV), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Finora questo compito compete all’UFAC in virtù dell’articolo 41 capoverso 2 prima frase LPAmb in combinato disposto con l’articolo 13 dell’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11).
Secondo l’articolo 41 capoverso 2 primo periodo LPAmb, infatti, l’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della legge sulla protezione dell’ambiente. Una costellazione di questo tipo sussiste ancora, poiché, secondo l’articolo 13 ONCA, il lancio o lo spargimento di oggetti o preparati dall’aria è soggetto a un’autorizzazione, per la cui esecuzione è competente l’UFAC, che di conseguenza è anche competente per l’esecuzione delle relative prescrizioni dell’ORRPChim (art. 4 lett. b).
Con l’accordo bilaterale sul trasporto aereo e la partecipazione all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), la Svizzera si è tuttavia impegnata ad adottare la legislazione europea nel settore della sicurezza aerea e, di conseguenza, anche le disposizioni concernenti la sicurezza aerea23. Per quanto attiene al diritto aeronautico, in futuro i voli di spargimento saranno disciplinati nel quadro delle norme sulle cosiddette «specialized operations» delle prescrizioni relative alle operazioni di volo, nelle quali i diritto di effettuare voli di spargimento è oggetto della certificazione di base di un’impresa di trasporto aereo ed è valida nell’intera UE a tempo indeterminato senza alcuna autorizzazione supplementare. Il diritto legale al certificato sussiste qualora siano adempiuti i criteri previsti dal diritto aeronautico24. Pertanto non sarà più necessaria in futuro l’attuale autorizzazione particolare secondo l’articolo 13 ONCA. Di conseguenza, l’articolo 41 capoverso 2 primo periodo LPAmb non determina più nemmeno la competenza dell’UFAC (o quella di altre autorità federali in questo ambito normativo).
Non è ancora chiaro se e quali Cantoni emaneranno proprie normative concernenti i voli di spargimento. Se viene emanata una tale normativa cantonale, essa deve rispondere anche al quesito delle competenze esecutive.
È ovvio che in futuro non sarà più un’autorità federale a rilasciare autorizzazioni (eventualmente di diritto cantonale) per voli di spargimento. Inoltre le esperienze di esecuzione acquisite finora hanno dimostrato che la competenza federale non ha dato buoni risultati, tanto più che gli effetti dei voli di spargimento a livello regionale sono già molto limitati.
Il rilascio di un’autorizzazione per un volo di spargimento verrà eventualmente vincolato dai Cantoni all’adempimento di vari presupposti. La valutazione dei principali presupposti per l’autorizzazione richiede tassativamente la conoscenza della situazione locale, segnatamente la questione dell’ecocompatibilità e delle persone interessate in loco nonché
23 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
24 Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 123 del 24 aprile 2014, pag. 1.