Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 9 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OSiti

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

1 Commenti generali

1.1 Situazione iniziale e necessità di modifiche

Fondata sulla pluriennale esperienza di Paesi come la Germania e l’Olanda, l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) è entrata in vigore il 26 agosto 1998. Contiene prescrizioni volte ad assicurare una gestione uniforme dei siti inquinati in tutta la Svizzera e si è rivelata assai efficace nella prassi. Nel frattempo tutti e 38 000 i siti inquinati sono censiti nei catasti cantonali accessibili al pubblico e circa la metà delle indagini dei siti necessarie sono concluse. Quasi 1 000 dei 4 000 siti (stima) che richiedevano un risanamento (i cosiddetti «siti contaminati») sono già stati risanati.

Dopo 18 anni di esperienza in ambito esecutivo, in singoli punti sussiste la necessità di adeguare l’OSiti.

• Articolo 9 capoverso 2 lettera a OSiti: stabilisce che ai fini della protezione delle acque sotterranee,

un sito inquinato deve essere risanato se nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque.

La formulazione «vengono accertate» non è sufficientemente chiara e nella prassi viene in parte interpretata in modo differente, il che comporta differenze cantonali nell’esecuzione. Si rende perciò opportuno un concretamento.

• Articolo 11 OSiti: l’articolo stabilisce che ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento

atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione secondo l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un certo tempo. Se in tali zone non vengono ancora misurate emissioni, non risulta alcuna necessità di intervento in virtù dell’ attuale diritto in materia di siti contaminati. Nella prassi, tuttavia, in simili casi l’autorità spesso ordina una sorveglianza, così da garantire che le persone siano protette dalle elevate concentrazioni nell’aria contenuta nei pori del suolo. Questa necessità di sorveglianza andrebbe integrata nell’OSiti.

• Articolo 16 capoverso 2 OSiti: conformemente all’articolo 12 capoverso 1 OSiti, un suolo che è un

sito inquinato o costituisce parte di esso deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell’utilizzazione. La stessa affermazione attualmente viene ripetuta nell’articolo 16 capoverso 2 OSiti. Ha pertanto senso razionalizzare l’ordinanza e abrogare l’articolo 16 capoverso 2. L’adeguamento è unicamente un’ottimizzazione formale, senza conseguenze sostanziali.

• Articolo 21 capoverso 1 OSiti: conformemente all’articolo 5 capoverso 5 OSiti, per effettuare le

indagini le autorità incaricate dell’esecuzione devono stabilire un ordine di priorità. Tali indagini sono il fattore determinante nel tempo per tutti i provvedimenti di risanamento successivi. Anche se nel complesso il trattamento dei siti contaminati procede bene, si va però delineando che con l’attuale velocità di trattamento il termine perseguito dal Consiglio federale, ossia concludere tutti i risanamenti entro una, massimo due generazioni, non potrà essere rispettato o potrà esserlo a stento. Un primo passo verso un’accelerazione consiste nella verifica periodica da parte dell’UFAM dell’ordine di priorità e dello stato di trattamento, così da potere riconoscere precocemente i ritardi che vanno delineandosi (cfr. art. 21 cpv. 1 riveduto, seconda frase). In seguito si possono esaminare e attuare provvedimenti di ottimizzazione con i Cantoni interessati.

• Allegato 1, ammonio e nitriti: l’ammonio e i nitritii sono sostanze inquinanti che si presentano in

concentrazioni elevate nella corrente di subalveo in particolare nelle ex discariche. Giacché, tuttavia, in presenza di ossigeno dopo un breve percorso tali sostanze solitamente vengono decomposte, oppure poiché in ragione delle condizioni generali naturali (p. es. nelle zone palustri) o della concimazione agricola c’è già un inquinamento di fondo in parte nettamente più elevato,