Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OSiti
Il capoverso 1 definisce perciò ora una necessità di sorveglianza. Contrariamente alla necessità di risanamento, non si esige che le imissioni vengano accertate già nelle zone dove delle persone possono trattenersi regolarmente per un certo tempo. Basta già la possibilità che simili emissioni potrebbero presentarsi.
In simili casi all’autorità va presentato un piano di sorveglianza che, oltre ai parametri di sorveglianza veri e propri, deve descrivere quali provvedimenti di allarme e di intervento vanno adottati all’occorrenza. La sorveglianza può essere cessata se per un sito che necessita di sorveglianza dopo svariati anni di quest’ultima dovesse risultare che in ragione dello sviluppo della concentrazione di sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito con grande probabilità non sono da attendersi emissioni provenienti dal sito nelle zone dove delle persone possono trattenersi regolarmente per un certo tempo. Per questa decisione, oltre alle serie di misurazioni, vanno considerate le condizioni specifiche al sito. Se, ad esempio, in un’abitazione che si trova sopra un’ex discarica nel corso di una pluriennale sorveglianza non vengono mai accertate imissioni in cantina, prima di cessare la sorveglianza occorre garantire che non sono più da attendersi incrinature che potrebbero portare a formazioni di crepe. Il sito può successivamente essere classificato come non bisognoso di sorveglianza e non bisognoso di risanamento.
Il tenore del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 1 e definisce la necessità di risanamento. Il capoverso è semplicemente stato adattato a livello linguistico, per fare in modo che coincida meglio con la versione tedesca.
I provvedimenti di sorveglianza o quelli di protezione necessari relativamente a nuovi progetti edili non vanno classificati come provvedimenti in virtù del diritto in materia di siti contaminati. Essi sono prettamente dovuti a lavori edili e i costi che ne risultano non possono essere addebitati ai responsabili all’origine dell’inquinamento.
2.2 Sezione 5: Risanamento
Art. 16 Provvedimenti di risanamento
Il capoverso 2 va abrogato senza necessità di sostituzione. Nell’articolo 12 capoverso 1 viene fatta già la constatazione che provvedimenti di risanamento vanno attuati per i suoli indipendentemente da eventuali limitazioni dell’utilizzazione.
2.3 Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
Nel commento sull’OSiti in vigore e nel messaggio del Consiglio federale concernente l’OSiti attuale è stato formulato l’obiettivo che tutti i risanamenti debbano avvenire entro una generazione. Nel frattempo si parla solitamente di una o due generazioni (25-50 anni), ossia fino circa al 2040. Ciò presuppone che le indagini dei siti classificati nel catasto dei siti inquinati quali bisognosi di indagine dovrebbero essere conclusi entro il 2025. Con la velocità con la quale si sta procedendo attualmente c’è da temere che l’obiettivo del Consiglio federale non venga raggiunto in tutti Cantoni.
La successione delle indagini di un sito deve avvenire in conformità con i criteri menzionati nell’articolo 5 capoverso 5, ossia secondo il tipo e la quantità di rifiuti pervenuti nel sito, le possibilità di emissione di sostanze nonché l’importanza dei settori ambientali toccati. Nell’esecuzione, la successione dei lavori in parte non si orienta però all’urgenza ecologica dei provvedimenti, bensì è spesso pilotata da attuali progetti edilizi. Indubbiamente i servizi specializzati per i siti contaminati sono tenuti per quanto possibile a evitare ritardi nei lavori edili e a elaborare prontamente pareri, decisioni e autorizzazioni nell’ambito di un progetto edilizio. D’altro canto, ciò non può però neanche fare sì che a causa di impasse amministrative i beni da proteggere «acque sotterranee», «acque superficiali», «suolo» e «aria» continuino a essere inquinati sebbene sussista un’elevata urgenza di risanamento.
In veste di autorità di sorveglianza, l’UFAM deve sorvegliare affinché si presti sufficiente attenzione sia al termine per la conclusione suggerito dal Consiglio federale sia all’urgenza, che si impone per ragioni ecologiche, dei provvedimenti di risanamento. La prevista integrazione del capoverso 1 con un corrispondente obbligo di notifica serve da indicatore precoce per valutare se gli obiettivi del Consiglio federale vengono raggiunti nella prassi esecutiva di tutti Cantoni e le priorità vengono fissate