Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OSiti
occorre spesso porsi la domanda riguardo alla proporzionalità dei provvedimenti di risanamento. Critiche dal punto di vista della salute o dell’ecologia non sono tanto le concentrazioni di ammonio e di nitriti nelle acque sotterranee, bensì quelle delle acque superficiali. I pesci, ad esempio, sono assai sensibili a tenori elevati di ammonio. Dopo discussioni approfondite con i Cantoni e gli esperti riguardo alla necessità di entrambi i parametri nell’OSiti, l’UFAM propone che in futuro i valori di concentrazione per l’ammonio e i nitriti debbano essere rilevanti solamente per la valutazione del bene da proteggere «acque superficiali». Non devono più svolgere alcun ruolo per la valutazione della necessità di risanamento o di sorveglianza secondo la normativa sui siti contaminati quanto al bene da proteggere «acque sotterranee». Secondo una stima approssimativa, ne risultano risparmi sui costi di risanamento dell’ordine di 60-80 milioni di franchi.
• Allegato 1, cloruro di vinile: i valori di concentrazione elencati negli allegati dell’OSiti per le sostanze
inquinanti più frequenti poggiano su dati di base inerenti alla tossicologia umana. L’UFAM esamina periodicamente se corrispondono ancora allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Nel caso del cloruro di vinile, negli ultimi anni si è confermato che la sostanza va valutata un po’ meno rigorosamente che ai tempi dell’entrata in vigore dell’OSiti. Il corrispondente valore di concentrazione di 0,1 μg/l nell’allegato 1 OSiti va pertanto aumentato a 0,5 μg/l. Secondo una stima approssimativa, i costi di risanamento così evitabili ammontano complessivamente a 10-20 milioni di franchi.
In un secondo tempo, quando le attuali basi scientifiche saranno pronte, occorrerà anche esaminare se i rimanenti valori di concentrazione negli allegati 1, 2 e 3 debbano essere adeguati. Per evitare inutili e costosi provvedimenti di risanamento, per le sostanze dell’allegato 1 occorre tuttavia che, con la necessità di adeguamento già oggi riconosciuta, le correzioni avvengano prontamente nel presente pacchetto di revisioni.
1.2 Basi Legali della revisione
Gli adeguamenti si fondano sull’articolo 32c capoverso 1 seconda frase e sull’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01), secondo la quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni esecutive sulla necessità di risanamento, nonché sugli obiettivi e sull’urgenza dei risanamenti di siti inquinati.
1.3 Rapporti con la legislazione europea
Il trattamento dei siti contaminati avviene in Svizzera e nei Paesi europei secondo principi comparabili. I siti inquinati vengono identificati, sottoposti a una stima della minaccia e, se necessario, risanati o sorvegliati. In Europa i valori di risanamento per i siti contaminati riguardo ai beni da proteggere «acque sotterranee» e «suolo» vengono ricavati e fissati sulla base del quadro giuridico di ciascun Paese. Non esiste cioè in materia alcun regolamento europeo sovraordinato.
1.4 Ripercussioni della modifica dell’ordinanza
1.4.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione
Nell’attuazione delle normative, la modifica dell’ordinanza non avrà ripercussioni rilevanti in termini di personale per la Confederazione. È possibile che la verifica dell’ordine di priorità e della necessità di intervento che ne risulta possa portare a un certo onere supplementare, che però si dovrebbe potere compensare grazie alla procedura più sistematica e dunque più efficiente.
La Confederazione finanzia le proprie spese nell’ambito del risanamento dei siti contaminati (indennizzi conformemente all’art. 32e LPAmb) attraverso una tassa sul deposito di rifiuti. A tale scopo ha istituito un fondo vincolato. A seguito della cancellazione dei valori di concentrazione per l’ammonio e i nitriti per le acque sotterranee e dell’aumento del valore di concentrazione del cloruro di vinile nell’allegato 1, questo cosiddetto «Fondo OTaRSi1» viene sgravato di un importo dell’ordine di poche decine di milioni.
1 Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).