Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OSiti
Nella formulazione «vengono accertate sostanze provenienti dal sito» va integrata l’aggiunta «vengono accertate sostanze provenienti dal sito in concentrazioni che superano i limiti di accertamento». Il limite di accertamento è la più piccola concentrazione che è possibile determinare dal punto di vista quantitativo con una precisione stabilita attraverso analisi di laboratorio. Esso è fissato nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Analysemethoden im Abfall- und Altlastenbereich» (disponibile in tedesco e francese) per tutte le sostanze inquinanti elencate nell’OSiti e corrisponde allo stato attuale della tecnica. La nuova aggiunta non crea dunque alcun nuovo diritto, bensì è unicamente una precisazione a livello di contenuto che coincide con la posizione comunicata dall’UFAM dall’entrata in vigore dell’OSiti nel 1998.
Si rivela infondato il timore, espresso da più parti, secondo cui lo sviluppo delle analisi di laboratorio porta a un costante abbassamento del limite di accertamento richiesto e quindi a un’incertezza del diritto. Nell’aiuto all’esecuzione «Analysemethoden im Abfall- und Altlastenbereich» i limiti di accertamento sono stati pubblicati per la prima volta nel 2000. Un confronto con la versione più attuale mostra che, visto su un arco di oltre 15 anni, nella stragrande maggioranza i limiti di accertamento sono rimasti invariati. Per tre sostanze c’è stato un abbassamento, per nove sostanze un aumento. La causa di quest’ultimo è data dal fatto che il limite di accertamento spesso non dipende dall’evoluzione della metrologia, bensì viene limitato dalla complessa matrice della sostanza inquinante nel materiale campione. I risultati sono disseminati in misura tale a causa dell’eterogeneità della matrice della sostanza che un chiaro accertamento della sostanza viene limitato già nettamente al di sopra della sensibilità specifica degli apparecchi. Nella versione del 2000 dell’aiuto all’esecuzione non è stata ancora prestata sufficiente attenzione a questa circostanza per le nove sostanze menzionate per cui, conformemente alla prassi, i limiti di accertamento hanno dovuto essere aumentati.
Nonostante da più parti sia stata criticata come troppo rigida, la richiesta secondo la quale già per quantità minime di sostanze inquinanti quantificabili provenienti da un sito inquinato sussiste una necessità di risanamento rimane giustificata. Il legislatore parte dal presupposto che non si può pretendere dai consumatori di acqua potabile che debbano estrarre l’acqua da una fonte della quale è provato che è inquinata da un singolo sito (tolleranza zero). Poiché in questo caso il responsabile è noto ed è possibile impedire l’inquinamento con provvedimenti concreti, la normativa si spinge oltre gli obiettivi di qualità validi normalmente per l’acqua sotterranea e l’acqua potabile. I valori indicativi per la qualità dell’acqua sotterranea pubblicati nella «Wegleitung Grundwasserschutz» (disponibile in tedesco) dell’UFAM descrivono un’acqua potabile naturale, non o poco influenzata dall’essere umano e accettano tenori minimi in sostanze inquinanti, non pericolosi sotto il profilo tossicologico, per quanto provengano da immissioni diffuse.
Una normativa ancora più rigida rispetto a quella attualmente in vigore con una necessità di risanamento a partire dal limite di individuazione (ossia a partire dal valore per il quale si può ancora accertare una sostanza in una decisione sì/no, senza indicazione della quantità), andrebbe oltre l’obiettivo perseguito. Al di sotto della soglia di quantificazione, l’incertezza analitica è troppo grande e una necessità di risanamento non è sufficientemente motivabile.
Art. 11 Protezione contro l’inquinamento atmosferico
L’attuale OSiti definisce per il bene da proteggere «aria» unicamente la necessità di risanamento, ma nessuna necessità di sorveglianza. La necessità di risanamento è data se nell’aria contenuta nei pori del suolo si presentano tenori in sostanze inquinanti superiori ai valori di concentrazione dell’allegato 2 OSiti e queste sostanze vengono misurate in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un certo tempo, ad esempio in seminterrati per la pratica di un hobby. Se in simili zone non vengono ancora misurate imissioni, non risulta alcuna necessità di intervento in virtù del diritto in materia di siti contaminati. Nella prassi, tuttavia, in caso di inquinamenti elevati del sottosuolo, a prescindere da eventuali imissioni, l’autorità spesso ordina una misurazione periodica dei gas negli scantinati in questione. Questa sorveglianza si impone ed è opportuna per ragioni di sicurezza. Dato che è una diretta conseguenza dell’inquinamento nel sottosuolo, la sorveglianza dovrebbe potere essere richiesta anche quale provvedimento in virtù del diritto in materia di siti contaminati, con un disciplinamento dei costi conforme ai principi di tale diritto.