Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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per adempiere i propri compiti, il committente pubblico incarica un’altra persona di eseguire prestazioni di fornitura, di costruzione o di servizio in cambio di una rimunerazione e conformemente alle sue direttive. La rimunerazione può comprendere in particolare prestazioni in denaro o in natura oppure consistere nell’autorizzare a sfruttare diritti e opportunità.»

Capoverso 2

La Swissmem si dichiara favorevole al fatto che il conferimento di una concessione e il trasferimento di compiti dello Stato siano qualificati come una commessa pubblica e di conseguenza che siano assoggettati alla legislazione sugli appalti pubblici.

M. Beyeler approva sostanzialmente la disposizione a condizione che con l’articolo 8 capoverso 2 AP-LAPub siano assoggettate alla legge le concessioni edili e le concessioni di prestazioni di servizio. Nel complesso l’oggetto e la portata della disposizione sarebbero tuttavia poco chiari. Infatti implicherebbero un parziale assoggettamento di alcune concessioni che nell’applicazione pratica rischierebbe di creare problemi. C. Schneider Heusi descrive il capoverso 2 come «non sufficientemente esaustivo» e «non chiarificatore». La disposizione dovrebbe essere esaminata approfonditamente e redatta in modo più completo oppure come norma molto estesa. Nel suo parere l’UCS osserva che la prevista disposizione crea parallelismi e contraddizioni con l’articolo 7 della legge federale sul mercato interno (LMI, RS 943.02). Per evitare incertezze, l’aspetto delle concessioni dovrebbe essere disciplinato solo in una delle leggi. L’Unione svizzera dei contadini è preoccupata che l’attuale revisione del diritto in materia di appalti pubblici comporti in futuro l’obbligo di mettere pubblicamente a concorso i mandati di prestazione della Confederazione relativi all’agricoltura. Essa rifiuta qualsiasi sviluppo in questa direzione, perché ciò potrebbe indebolire il settore e, in particolare, disperdere le competenze in materia di consulenza, formazione e ricerca agricole. Inoltre sarebbe assolutamente necessario escludere i contributi ai miglioramenti strutturali dall’assoggettamento alla legislazione sugli appalti pubblici.

5.3.7. Articolo 9 Generi di commesse

Capoverso 1 Generi di commesse

Alcune associazioni economiche (USIE, costruzionesvizzera, USM, Commercio Svizzera, FVE, SVIT, SVB, Infra Suisse) approvano la rinuncia alla distinzione tra ramo principale e ramo secondario della costruzione al capoverso 1 lettera a.

Lignum chiede di considerare i criteri concernenti lo sviluppo sostenibile per tutti i generi di commesse e che ciò sia precisato nella legge o, almeno, nel commento. La Swissmem domanda di aggiungere una lettera d per menzionare il concetto di «concessione» oppure di inserire questo genere di commessa nella lettera c.

Il Consiglio dei PF rimarca la terminologia non omogenea. L’espressione «commessa edile» contraddirebbe l’ordinanza sui valori soglia, che parla di «prestazioni edili».

Capoverso 1 Generi di commesse – prestazioni intellettuali

Il gruppo SFIG propone che all’articolo 9 AP-LAPub o negli allegati si distingua tra prestazioni standardizzate e prestazioni non standardizzate. Esso ritiene che le prestazioni intellettuali, ad esempio degli ingegneri o dei geologi, non possano essere attribuite alle prestazioni standardizzate. L’espressione «prestazioni intellettuali» potrebbe essere introdotta e spiegata opportunamente. L’elenco delle prestazioni all’allegato 2 andrebbe rielaborato di conseguenza. Anche la SIA auspica una precisazione in merito alle prestazioni intellettuali.

Capoverso 2 Prestazioni miste