Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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La Swissmem approva l’estensione del campo d’applicazione, in particolare agli acquisti di determinati beni militari. M. Beyeler mette invece in dubbio che sia intenzione del legislatore assoggettare queste commesse (secondo l’art. 11 lett. b AP-LAPub) al diritto di ricorso. In linea di principio occorrerebbe riconsiderare se per gli appalti di notevole entità all’infuori del settore dei tratti internazionali sia appropriata la procedura semplice e rapida prevista all’articolo 54 capoverso 4. La Flughafen Zürich AG è contraria al fatto che in futuro, anche all’infuori del settore dei trattati internazionali, le imprese settoriali siano assoggettate alle prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.

«Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»

Alliance Sud è del parere che la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario non debbano essere assoggettati al diritto in materia di appalti pubblici. A livello internazionale sarebbero esclusi dal campo d’applicazione del GPA. La cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario sarebbero spesso prestati in contesti politicamente difficili. L’articolo 11 lettera c AP-LAPub dovrebbe essere dunque stralciato escludendolo completamente dal campo d’applicazione in quanto regolamentazione d’eccezione (cfr. in proposito il commento all’art. 12 cpv. 1 lett. h AP-LAPub).

5.3.10. Articolo 12 Eccezioni

Proposte generali

Il PLR, Développement Suisse e la Swissmem si pronunciano a favore di un’applicazione più ampia possibile del diritto in materia di appalti pubblici e chiedono una limitazione

dell’elenco delle deroghe o la loro precisazione. Le possibilità di interpretazione dell’elenco delle deroghe previste dalla legge sarebbero ritenute troppo vaste e potrebbero indurre a promuovere ingiustificate aggiudicazioni per incarico diretto.

Il Consiglio dei PF propone di apportare diverse modifiche alle singole disposizioni. Esso ritiene, ad esempio, che l’articolo 12 capoverso 3 lettera a AP-LAPub non contempli sufficientemente il caso delle commesse successive con contraenti di accordi di cooperazione, poiché a questi non deve necessariamente competere il diritto esclusivo di fornire siffatte prestazioni.

Le FFS consigliano di precisare il rapporto tra l’articolo 12 capoverso 2 lettera c («2 Il committente può prescindere dal bando di una commessa pubblica se: […] c. con ciò sono violati diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.») e l’articolo 23 capoverso 2 lettera c AP-LAPub (scelta della procedura per incarico diretto se «per motivi di protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in considerazione e non esiste alternativa adeguata»). Nell’ambito della revisione potrebbe essere chiarita la questione della possibilità di rinunciare alla fattispecie dell’incarico diretto, tanto più che è già prevista nelle eccezioni. C. Schneider Heusi lamenta che all’articolo 12 AP-LAPub sono mescolate diverse tematiche. Le vere e proprie eccezioni dovrebbero essere distinte dai casi non assoggettati al diritto in materia di appalti pubblici e disciplinate in una disposizione a sé stante. Si dovrebbe inoltre rinunciare ai casi speciali secondo il capoverso 1 lettere g e h, non contemplati dal progetto CIAP.

Come già spiegato a proposito delle definizioni di cui all’articolo 2 AP-LAPub, M. Beyeler suggerisce di considerare l’opportunità di inserire nella legge una definizione dell’espressione «attività commerciale» ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a. Mentre l’articolo 12 AP-LAPub parlerebbe esclusivamente di «beni e prestazioni di servizio», il GPA 2012 includerebbe esplicitamente le «commesse edili». La disposizione dovrebbe essere completata in modo da riguardare anche l’acquisto di prestazioni edili. Ritiene inoltre che il capoverso 1 lettera f non sia pertinente; dal campo di applicazione della legge andrebbero