Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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esistenti con offerenti e diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale». La formulazione del testo dell’avamprogetto sarebbe insufficiente in proposito. Anche la SIA è a favore della disposizione.
Singole proposte concernenti il capoverso 3
Proposte generali
Il Cantone SO si oppone categoricamente alle disposizioni del capoverso 3. Esso giudica prematuro codificare l’attuale giurisprudenza dell’Unione europea con i relativi criteri da interpretare, poiché ciò può impedire lo sviluppo di una prassi svizzera nella dottrina e nella giurisprudenza. La Posta ritiene che nell’attuale revisione la formulazione del capoverso 3 sia troppo restrittiva e per i gruppi societari potrebbe comportare situazioni molto inique e limitare il loro margine di manovra. Si dovrebbe completare la disposizione precisando che gli acquisti all’interno dello stesso gruppo possono essere effettuati senza essere in alcun modo assoggettati a diritto in materia di appalti pubblici. Dovrebbe essere determinante soltanto il fatto che l’aggiudicazione avvenga tra imprese controllate direttamente da una casa madre o indirettamente da altre società del gruppo. In proposito la presa in considerazione del requisito concernente l’attività non sarebbe ritenuta opportuna. PUBLICA osserva che la distinzione attuata nelle disposizioni delle lettere b–d tra istituti di diritto pubblico giuridicamente autonomi sottoposti alla legislazione sugli appalti pubblici e altre imprese pubbliche sulle quali il committente esercita un controllo non è obiettivamente giustificata e comporta un’inammissibile discriminazione delle unità amministrative decentralizzate giuridicamente autonome. Essa accoglie invece con favore la lettera c.
M. Beyeler è sostanzialmente a favore dell’adozione di queste norme. Tuttavia, la parte introduttiva delle disposizioni dovrebbe escludere non soltanto il bando pubblico, ma fondamentalmente l’applicazione della legge. Propone inoltre di precisare determinate fattispecie.
Lettera b Instate
PUBLICA chiede di completare la disposizione. L’eccezione dovrebbe valere solo «a condizione che questi committenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per i committenti sottoposti al diritto sugli appalti pubblici». La Comco approva che l’articolo 12 capoverso 3 lettera b sia formulato in modo più rigoroso rispetto al GPA 2012. Poiché in occasione di un’aggiudicazione «instate» neppure un soggetto privato che detiene partecipazioni (ad es. azionista) in un istituto pubblico dovrebbe poter beneficiare della commessa che detto istituto ottiene senza bando pubblico, bisognerebbe escludere qualsiasi partecipazione privata. Essa chiede quindi la seguente formulazione: «b. di altri committenti giuridicamente autonomi, senza la partecipazione di privati e sottoposti a loro volta al diritto sugli appalti pubblici, a condizione che i committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;». M. Beyeler consiglia di modificare la formulazione nel seguente modo: «b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto sugli appalti pubblici, a condizione che i committenti non perseguano un utile e non forniscano uguali o simili prestazioni in concorrenza con offerenti privati;».
Lettera c Inhouse
PUBLICA approva la disposizione perché in questo ambito non sono solo gli aspetti
dell’economicità a svolgere un ruolo rilevante. La Comco chiede di aggiungere alla disposizione quanto segue: «a condizione che non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati». Dal punto di vista della politica della concorrenza non tutti i flussi di prestazioni tra due servizi dello stesso soggetto giuridico sarebbero privi di problemi. La neutralità della concorrenza non sarebbe più garantita se il servizio chiamato a fornire le prestazioni offrisse e fornisse queste o altre prestazioni sul mercato (quindi senza particolari interessi pubblici, soltanto per motivi fiscali e commerciali). In caso contrario ci sarebbe il rischio che il fornitore pubblico di prestazioni ottenga dalle commesse pubbliche un vantaggio