Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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5.7.9. Articolo 47 Sanzioni
La Swissmem ritiene opportuno l’articolo 47 capoverso 2 AP-LAPub. In merito al capoverso 1 l’associazione si esprime come segue: «In analogia con l’articolo 47 capoverso 2, secondo periodo (infrazioni alla legge sui cartelli) le violazioni constatate da un committente, che non sono state ancora sanzionate dall’autorità competente, devono essere notificate a quest’ultima. Alla lettera g si tratta delle autorità di vigilanza sui mercati (ad es. Suva), alla lettera h delle autorità di perseguimento penale.» L’USIE, costruzionesvizzera e l’USM chiedono di inserire sanzioni finanziarie per dissuadere le imprese irrispettose della tutela dei lavoratori e delle esigenze minime in materia di condizioni salariali e di lavoro. Anche la FVE consiglia di introdurre sanzioni finanziarie. Chiede inoltre di stralciare la comunicazione alla Comco secondo il capoverso 2 (secondo periodo). Infine l’elenco di cui al capoverso 4 dovrebbe poter essere pubblicato. ICT Cluster Bern si dichiara favorevole al fatto che le sanzioni previste siano comunicate spontaneamente alle imprese in questione entro un termine definito. Questo elemento dovrebbe essere inserito opportunamente nella disposizione.
L’AES approva l’estensione delle possibilità di sanzione a favore della certezza del diritto. Si pone tuttavia la questione di quale sia l’«autorità competente per legge» secondo il capoverso 4. Di conseguenza, e in combinato disposto con il capoverso 1, dovrebbe essere menzionato solo il committente. Le FFS chiedono lo stralcio senza sostituzione del capoverso 5. Esse affermano che l’articolo 47 ha per oggetto le sanzioni nei confronti degli offerenti, mentre il suddetto capoverso disciplina una sanzione contro il committente che dal punto di vista della sistematica del diritto si trova nell’articolo sbagliato. Inoltre la rilevanza e la portata del capoverso non sarebbero chiare.
La Comco propone di completare l’elenco delle sanzioni di cui al capoverso 1 con la fattispecie dell’articolo 46 lettera l AP-LAPub (accordi in materia di concorrenza). Il capoverso 2 dovrebbe essere adeguato come segue: «Queste possibilità di sanzione valgono a prescindere da altre misure legali nei confronti dell’offerente inadempiente o dei suoi organi. Il committente comunica alla Commissione della concorrenza le infrazioni all’articolo 46 capoverso 1 lettera l. Il committente comunica alla Commissione della concorrenza se ritiene che la libera concorrenza sia ostacolata nel suo settore di mercato, se svolge una procedura per incarico diretto ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 lettera b, se interrompe una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e, se esclude un offerente, lo stralcia da un elenco oppure revoca un’aggiudicazione già effettuata ai sensi dell’articolo 46 lettera l, o se sanziona un offerente ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 per infrazioni secondo l’articolo 46 lettera l.»
Il Cantone SO giudica discutibili le sanzioni menzionate all’articolo 47 AP-LAPub. L’esclusione degli offerenti responsabili da una procedura in corso sarebbe di norma sufficiente per motivarli a osservare le regole in occasione di commesse successive. Esso afferma che se sono già previste sanzioni di più ampia portata, non si capisce perché rimangano limitate alle lettere d, g, h e q. Secondo questo Cantone è più opportuno pubblicare l’elenco del capoverso 4 su simap.ch con un’autorizzazione all’accesso per i committenti che vi sono registrati. In virtù del principio della legalità, il Cantone TI chiede che le norme sanzionatorie siano previste in maniera più precisa ed esaustiva.
M. Beyeler raccomanda di rielaborare completamente l’articolo 47 AP-LAPub. Esso dovrebbe essere formulato come disposizione vincolante, designare un organo relativamente indipendente come autorità competente in materia di sanzioni, descrivere in modo più specifico e adeguato le fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione di una sanzione ed essere modificato in modo che un’esclusione (come quella prevista all’art. 13 LLN) valga automaticamente per tutti i committenti in Svizzera. In linea di massima dovrebbero essere sanzionati soltanto i casi sufficientemente gravi. La disposizione dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative alla prescrizione dell’azione penale e dovrebbe essere completata con norme concernenti la cosiddetta «autopulitura» (riduzione della durata della sanzione in caso di adozione di misure volte a prevenire atti o omissioni passibili di sanzioni). Infine M. Beyeler