Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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Facendo riferimento al diritto internazionale, M. Beyeler osserva che al capoverso 5 dovrebbero essere menzionate anche le prestazioni edili. A proposito dei capoversi 1 e 2 la Posta rileva le divergenze rispetto ai commenti contenuti nel rapporto esplicativo e propone modifiche.

5.8.3. Articolo 50 Pubblicazioni

Capoverso 1

E. Ramer approva espressamente che la documentazione del bando sia messa simultaneamente, gratuitamente ed elettronicamente a disposizione. Il Cantone SO condivide la regolamentazione concernente il bando e l’aggiudicazione, ma ritiene di norma inutile la pubblicazione prevista dell’interruzione e propone le necessarie modifiche. Anche Commercio Svizzera e usic accolgono con favore la fissazione di condizioni riguardo alla pubblicazione della documentazione del bando su una piattaforma d’informazione centralizzata per la Confederazione e i Cantoni. Auspicano tuttavia un maggiore margine di manovra in occasione del bando di aggiudicazioni per incarico diretto nel settore dei trattati internazionali e una regolamentazione più rigorosa in merito alla documentazione del bando.

La SSIC e la SSIC-TI non ravvedono alcuna necessità di modifiche. La SVIT ha difficoltà con il termine «simultaneamente».

Il Cantone SH respinge l’obbligo di pubblicare l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il Foglio federale e i Fogli ufficiali cantonali soddisferebbero già le prescrizioni in materia del GPA 2012. Inoltre questo Cantone si oppone fermamente all’obbligo previsto all’articolo 50 AP-LAPub di pubblicare le aggiudicazioni e le interruzioni delle procedure. Non intravede infatti alcuna utilità sul piano sociale né un interesse pubblico per queste pubblicazioni.

Capoverso 2

L’USIE, costruzionesvizzera, l’USM, Commercio Svizzera e usic sono d’accordo con la regolamentazione prevista e la accolgono con favore. La SIA auspica un’aggiunta di carattere redazionale.

La SIA, la SSIC e la SSIC-TI chiedono di apportare modifiche al testo di legge. In particolare, secondo la SSIC-TI, nel testo posto in consultazione si evince chiaramente la contrapposizione fra una certa volontà di rispettare le minoranze linguistiche da una parte e la preoccupazione per i costi che questo rispetto comporterebbe dalI’altra. Per gli appalti da eseguire nelle aree italofone (segnatamente nel Cantone Ticino), chiede che il progetto venga studiato in italiano e gli atti di appalto allestiti direttamente in italiano. La richiesta di coloro che pretendono che tutta la procedura sia fatta nelle tre lingue ufficiali comporterebbe delle importanti spese inutili in base alla valutazione della SSIC-TI. Secondo il Cantone TI la regolamentazione proposta non è rispettosa del principio della parità di trattamento degli offerenti. La partecipazione a una gara d’appalto richiederebbe da parte dei concorrenti lo studio di piani, condizioni generali, disposizioni particolari d’appalto ecc. per procedere con la formulazione dei prezzi d’offerta. Tutta questa documentazione dovrebbe anch’essa essere nella lingua del luogo di esecuzione dei lavori.

L’USAM approva le mozioni de Buman (12.3914), Regazzi (14.3872) e Cassis (14.3886) accolte dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati concernenti la questione delle lingue nelle procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche ed esorta a considerare pienamente gli interventi parlamentari nella revisione. Secondo il Cantone TI la situazione attuale,