Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
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che il titolare del collegamento, qualora ritenga di non essere il responsabile delle violazioni, deve adottare misure per impedirne l’uso illecito.
Gli autori, i produttori e gli utenti criticano il termine di attesa minimo di quattro mesi per poter avviare un
procedimento civile, ritenuto troppo lungo: è infatti nelle prime settimane dopo la pubblicazione che viene
generata la maggior parte degli introiti.
Per i consumatori è invece positivo che la procedura di identificazione di diritto civile sia preceduta da diversi avvisi, ma ritengono che l’applicazione di questo meccanismo solo per i collegamenti privati costituisca una disparità di trattamento.
Gli utenti e i provider si oppongono alla procedura di comunicazione, poiché la considerano eccessivamente onerosa per gli access provider e soggetta a potenziali abusi. I provider chiedono pertanto che le comunicazioni includano una giustificazione scritta e che l’IPI proceda a un esame sommario della violazione grave prima della trasmissione dell’avviso da parte dell’access provider. Inoltre fanno notare come il sistema sia a rischio di errori, dato che l’autore della comunicazione può fornire indirizzi IP, numeri di porta e indicazioni relative alla data e all’ora sbagliati.
Il fatto che le comunicazioni agli access provider non debbano provenire dallo stesso titolare dei diritti o
riguardare la medesima opera suscita la disapprovazione in particolare degli utenti. Ciò costringerebbe gli access provider ad aprire un conto separato per ogni cliente e per ogni opera.
Per quanto concerne la ripartizione dei costi proposta, gli artisti e i produttori ritengono che i titolari dei diritti debbano versare solo un congruo anticipo, e unicamente nel caso in cui non sia possibile intraprendere
un’azione di regresso contro l’autore della violazione, dato che le precauzioni per svolgere la propria attività conformemente alla legge rientrano tra le normali spese d’esercizio. I provider al contrario chiedono un rimborso integrale dei costi prima che gli access provider procedano alla trasmissione degli avvisi.
I partiti sono contrari alla regolamentazione proposta.
I Cantoni esprimono pareri divergenti. Alcuni sostengono la soluzione prevista, ma in parte chiedono di
trasmettere l’avviso solo dopo che la violazione è stata resa verosimile; altri sono contrari a questo sistema perché lo reputano troppo complesso e a rischio di abusi.
Art. 66h A-LDA (contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni)
In base all’articolo 66h, i titolari dei diritti, le organizzazioni dei consumatori e i fornitori di servizi di
telecomunicazione definiscono di comune accordo il contenuto dei testi in questione.
I consumatori sono disposti a partecipare all’elaborazione di questi testi, a condizione però di ottenere un indennizzo economico.
Lo studio legale HDC ritiene che spetti al Consiglio federale o all’IPI definire il contenuto dei testi. È certamente possibile consultare in merito i titolari dei diritti, le organizzazioni dei consumatori e i fornitori di servizi di
telecomunicazione, ma una delega di questa competenza non appare giustificata.
Art. 66i A-LDA (servizio di coordinamento)
La norma in questione prevede l’istituzione da parte del Consiglio federale di un servizio che funge da
collegamento tra i titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Questo nuovo compito dovrebbe essere assunto dal già esistente Osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT).
I consumatori sostengono la regolamentazione proposta, ma chiedono un indennizzo economico per la loro collaborazione al servizio di coordinamento.
La FH, anch’essa favorevole alla creazione di un servizio di coordinamento, chiede di includere tra le cerchie coinvolte anche le «organizzazioni che combattono le violazioni di diritti immateriali diversi dai diritti d’autore in Internet».
Il Cantone AI non è d’accordo con l’istituzione di un servizio di coordinamento per ragioni di costi e poiché i compiti previsti non giustificano la creazione di un apposito organismo.