Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Gli utenti e i provider, così come vari Cantoni, chiedono che il blocco dell’accesso possa essere disposto solo in caso di violazioni gravi. Inoltre i provider criticano che dalla formulazione prevista non emerge chiaramente quali siano le pagine Internet interessate dalla norma, vale a dire esclusivamente quelle che contengono
principalmente offerte pirata. I provider pretendono anche di limitare le misure di blocco ai casi in cui il fornitore di contenuti non può essere altrimenti sanzionato, e ritengono pure che in questo contesto la misura non debba essere vincolata al criterio della sede dell’hosting provider (dato che non influisce sulla questione se il fornitore di contenuti si sottrae all’applicazione del diritto), ma che sarebbe più opportuno un approccio «follow the money».
Affinché l’IPI decida il blocco di un’offerta, la parte lesa deve tra l’altro rendere verosimile che l’opera o l’altro oggetto protetto sia lecitamente accessibile in Svizzera o altrimenti disponibile (esistenza di un’alternativa legale; cfr. cpv. 2 lett. d). Gli artisti e i produttori non condividono questa condizione, poiché la ritengono
incompatibile con il diritto dell’autore di determinare se, come e quando la sua opera può essere utilizzata, e considerano altresì problematico che le opere restino senza protezione immediatamente prima della loro
commercializzazione in Svizzera.
Per gli utenti, i blocchi dell’accesso sono poco efficaci poiché possono essere facilmente elusi e discutibili in quanto interessano inevitabilmente anche contenuti leciti (cosiddetto «overblocking»). Alcuni utenti infine fanno notare che l’accesso a opere rese accessibili in maniera manifestamente illecita verrebbe bloccato anche per gli utenti privati, malgrado l’uso privato di simili contenuti sia consentito. Singoli utenti si oppongono addirittura per principio ai blocchi dell’accesso (censura).
I consumatori ritengono che i blocchi dell’accesso siano efficaci solo per l’utente medio, ma non per coloro che hanno dimestichezza con l’informatica.
I pareri sono discordanti anche per quanto concerne la regolamentazione dei costi proposta. Gli artisti e i produttori la respingono e sollecitano un congruo contributo degli access provider, dato che le precauzioni per svolgere la propria attività conformemente alla legge rientrano tra le normali spese d’esercizio. Gli utenti, i provider e i Cantoni sono invece favorevoli alla ripartizione dei costi proposta, auspicando in aggiunta che il rimborso sia disciplinato da una decisione dell’IPI, cosicché i provider non debbano assumersi i relativi rischi. I provider chiedono inoltre che l’indennizzo venga versato in anticipo (cioè prima del blocco).
I partiti sono contrari alla soluzione proposta per vari motivi, e in particolare perché considerano i blocchi
dell’accesso poco efficaci e temono casi di «oberblocking».
I Cantoni sono divisi sull’argomento: mentre alcuni approvano la regolamentazione prevista, altri la rifiutano soprattutto perché ritengono che un blocco dell’accesso debba essere disposto solo in caso di violazioni gravi.
Art. 66e A-LDA (notificazione della decisione di bloccare l'offerta e procedura di opposizione)
I provider desiderano che nella legge si specifichi che le decisioni dell’IPI valgono per tutti gli access provider attivi in Svizzera, e che venga chiarito che nessun’altra autorità pubblica può ordinare il blocco di un’offerta fintanto che presso l’IPI è pendente una procedura di opposizione.
Affinché gli utenti di Internet sia informati meglio, i consumatori chiedono di diffondere su più vasta scala gli elenchi delle offerte bloccate e di non limitarsi alla loro pubblicazione sul Foglio federale. Inoltre suggeriscono di promuovere una campagna di informazione preventiva per illustrare le nuove norme e spiegare cosa è
consentito fare in Internet.
Art. 66f A-LDA (informazione degli utenti)
Non sono pervenuti pareri circa questa modifica.
Art. 66g A-LDA (trasmissione degli avvisi)
Secondo gli autori e i produttori, per l’invio di un avviso dovrebbe bastare il sospetto di una violazione grave del diritto d’autore; inoltre la trasmissione di un solo avviso e un termine di due settimane per porre rimedio agli abusi sono considerati sufficienti (anche dai provider). Autori e produttori chiedono anche che la legge chiarisca