Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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 Art. 66j A-LDA (elaborazione dei dati da parte di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione)

Gli artisti e i produttori osservano in linea generale che, allo scopo di combattere la pirateria, l’elaborazione di dati provenienti da una fonte pubblica come Internet dovrebbe essere consentita senza restrizioni. Questa posizione è anche condivisa dal Cantone di Berna. Gli artisti e i produttori fanno peraltro notare che non è possibile procedere a un’identificazione unicamente sulla base di tali dati.

Artisti e produttori deplorano che la norma si limiti alle violazioni «mediante una rete peer-to-peer», poiché ciò escluderebbe per converso l’elaborazione di dati in altri casi di pirateria informatica; tale restrizione è inoltre ritenuta incompatibile con il principio della neutralità tecnologica della legge. Essi criticano inoltre (come i

provider) il fatto che l’elaborazione di dati presupponga una «violazione grave», dato che di regola quest’ultima può essere accertata solo sulla base delle informazioni raccolte e dopo la decisione giudiziale di identificazione. Gli utenti al contrario approvano che la raccolta di dati sia consentita solo nel caso di violazioni gravi mediante piattaforme di scambio, ma criticano l’uso della nozione di «rete peer-to-peer», non considerata

tecnologicamente neutrale.

Gli artisti e i produttori non sono nemmeno d’accordo che l’elenco dei dati di cui è consentita l’elaborazione abbia un carattere esaustivo, in quanto ciò contrasta con il principio della neutralità tecnologica della legge. A tale proposito, i provider fanno notare che per l’identificazione degli utenti occorre in aggiunta il numero di porta. Inoltre apprezzano il fatto che non sia stato previsto un obbligo di conservazione dei dati.

Gli artisti e i produttori rifiutano altresì l’obbligo di comunicare lo scopo, il tipo e la portata del rilevamento e della registrazione di dati (cfr. cpv. 3), poiché lo ritengono ingiustificato e non tutti i titolari dei diritti dispongono di canali di comunicazione adeguati per segnalazioni di questo genere. Per giunta chiedono lo stralcio dei

capoversi 2 e 4, reputati ridondanti dal momento che i principi della legge federale sulla protezione dei dati valgono ad ogni modo per l’elaborazione dei dati secondo l’articolo 66j.

I provider desiderano integrare la regolamentazione proposta con un’autorizzazione esplicita per i fornitori di servizi di telecomunicazione coinvolti a procedere a un’identificazione interna dell’utente ai fini della

trasmissione dell’avviso.

Per i consumatori è importante che l’articolo 66j venga interpretato in senso restrittivo, in modo da evitare che la difesa del diritto d’autore pregiudichi la protezione dei dati.

I partiti respingono la regolamentazione proposta, rinviando alla sentenza del Tribunale federale nella causa Logistep. Secondo il Partito Pirata, la norma in questione costituisce una pesante ingerenza nella sfera privata del titolare del collegamento, e fa notare che essa in determinate circostanze potrebbe colpire la persona sbagliata (vale a dire il titolare del collegamento, e non chi scambia i dati).

Per varie ragioni, la maggioranza dei Cantoni è contraria all’articolo 66j. Consentire l’elaborazione dei dati solo in caso di violazioni gravi è ad esempio considerato poco sensato, poiché ciò non permette di raccogliere dati nei casi meno gravi. Singoli Cantoni chiedono che venga posto un limite temporale alla conservazione dei dati; altri ritengono che debba essere precisata la definizione di «violazione grave».

 Art. 66k A-LDA (esclusione della responsabilità)

Gli autori e i produttori chiedono che l’esclusione della responsabilità valga solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i provider hanno adempiuto ai loro obblighi nel caso specifico e gli access provider non hanno influenzato il traffico dati o la violazione non proveniva dalla sfera degli stessi hosting provider (in analogia alla relativa disposizione dell’UE1). Singoli partecipanti alla consultazione si oppongono all’esclusione della

responsabilità anche in caso di violazione di obblighi contrattuali.

Gli utenti auspicano un’esclusione della responsabilità di ampia portata, valida per tutti gli atti dei provider compiuti in ottemperanza ai loro obblighi. Tale richiesta è condivisa da economiesuisse, ma solo a patto che il provider «adempia ai propri obblighi legali con la diligenza richiesta dalle circostanze». Singoli utenti desiderano altresì che si chiarisca che ai provider non spettano obblighi di sorveglianza o di ricerca.

1 Art. 14 cpv. 2 della Direttiva eCommerce 2000/31.