Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Art. 4 Trattamento nazionale
Giusta il paragrafo 1, il trattamento nazionale si applica esclusivamente in relazione ai diritti esclusivi specificamente enunciati nel trattato e al diritto a un equo compenso di cui all’articolo 11. Pertanto il trattamento nazionale non si estende a eventuali diritti supplementari eventualmente accordati dai legislatori nazionali. Il diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso menzionato all’articolo 12 paragrafo 3 è considerato un diritto supplementare e di conseguenza non è soggetto al principio del trattamento nazionale (contrariamente al diritto a un equo compenso di cui all’art. 11 par. 2)79. Se una Parte contraente prevede un tale diritto al compenso a livello nazionale (quale diritto supplementare), non è tenuta a estenderlo ai cittadini di altre Parti contraenti.
Il paragrafo 2 autorizza le Parti contraenti a limitare la portata e la durata della protezione del diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico accordata ai cittadini di un’altra Parte contraente, ai diritti di cui i propri cittadini godono nell’altra Parte contraente (principio di reciprocità). Di conseguenza, se una Parte contraente prevede un diritto esclusivo (art. 11 par. 1), è autorizzata a concedere solo un diritto a un equo compenso ai cittadini di un’altra Parte contraente che ha optato per un tale diritto in luogo del diritto esclusivo (in virtù dell’art. 11 par. 2). Se una parte contraente garantisce il diritto a un equo compenso è tuttavia tenuta ad accordare tale diritto ai cittadini di un’altra Parte, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia optato per un diritto al compenso (art. 11 par. 2) o per un diritto esclusivo d’autorizzazione (art. 11 par. 1)80.
Infine, una Parte contraente non è neppure tenuta ad applicare il principio del trattamento nazionale in relazione al diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico nei confronti di una Parte che si è avvalsa di una riserva in virtù dell’articolo 11 paragrafo 3, o nel caso in cui essa stessa si è avvalsa di una tale riserva (par. 3).
Art. 5 Diritti morali
I diritti morali conferiti dal Trattato di Pechino in relazione alle interpretazioni o esecuzioni dal vivo e fissate su fissazioni audiovisive corrispondono, più o meno a quelli enunciati nel WPPT in relazione alle interpretazioni o esecuzioni sonore dal vivo e fissate in fonogrammi. Il paragrafo 1 riconosce dunque agli artisti interpreti il diritto di rivendicare la paternità delle loro interpretazioni o esecuzioni e il diritto all’integrità delle loro interpretazioni o esecuzioni. Detti artisti conservano tali diritti anche qualora abbiano ceduto i loro diritti economici.
Il paragrafo 2 mira al coordinamento della durata della protezione dei diritti patrimoniali e dei diritti morali. Il paragrafo 3 sancisce che i mezzi di ricorso per la tutela dei diritti morali riconosciuti all’articolo 5 sono disciplinati dalla legislazione dello Stato in cui è richiesta la protezione.
La dichiarazione concordata in merito all’articolo 5 specifica che le modifiche effettuate nell’uso autorizzato dall’artista interprete o esecutore nel quadro dell’uso normale di un’interpretazione o esecuzione non costituiscono modificazione ai sensi
79 Cfr. anche il commento all’art. 12 par. 3 Trattato di Pechino.
80 Ernst Brem, Der WIPO-Vertrag von Peking zum Schutz audiovisueller Darbietungen vom 24. Juni 2012 (BTAP) und die Schweiz, in: medialex n. 1/13, Berna, pag. 10.