Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera ii. Lo stesso vale per le modifiche legate all’uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi.
Art. 6 Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle
interpretazioni o esecuzioni non fissate
Riprendendo la formulazione dell’articolo 6 del WPPT, questo articolo conferisce agli artisti interpreti determinati diritti patrimoniali sulle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate. La protezione si estende sia alle prestazioni visive, sonore e audiovisive sia alle relative rappresentazioni.
Art. 7 Diritto di riproduzione
Questo articolo attribuisce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di riproduzione diretta o indiretta sulle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive. È formulato sulla scorta dell’articolo 7 del WPPT. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 7 chiarisce che il diritto di riproduzione si applica completamente anche all’ambiente digitale. Pertanto, sia la memorizzazione su supporto elettronico di un’interpretazione o esecuzione già fissata in formato digitale sia la digitalizzazione di un’interpretazione o esecuzione già memorizzata su supporto analogico costituiscono una riproduzione ai sensi di questo articolo.
Art. 8 Diritto di distribuzione
Questo articolo riconosce agli artisti interpreti un diritto esclusivo di distribuzione relativo agli esemplari che possono essere immessi in commercio come oggetti tangibili (cfr. dichiarazione concordata in merito agli artt. 8 e 9). Il disciplinamento dell’esaurimento è lasciato agli Stati contraenti.
Art. 9 Diritto di noleggio
Questa disposizione conferisce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di noleggio sull’originale e sugli esemplari delle fissazioni audiovisive delle loro interpretazioni o esecuzioni che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili (cfr. dichiarazione concordata in merito agli artt. 8 e 9). Tale diritto è definito in funzione della legislazione nazionale degli Stati contraenti e si applica al noleggio al pubblico a scopo di lucro, anche qualora gli originali o gli esemplari delle fissazioni audiovisive siano distribuiti dagli artisti o con il loro consenso.
Inoltre, la portata di tale diritto è limitata dal paragrafo 2, il quale obbliga gli Stati contraenti ad accordare il diritto esclusivo di noleggio soltanto nel caso in cui il noleggio a scopo di lucro dia luogo a una quantità considerevole di esemplari, rendendo obsoleto il diritto di riproduzione degli artisti interpreti.
Art. 10 Diritto di messa a disposizione delle interpretazioni o esecuzioni
fissate
Il diritto di messa a disposizione di interpretazioni o esecuzioni fissate corrisponde in ampia misura al diritto di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 8 del trattato. Sono ora compresi, in particolare, anche i servizi su richiesta.