Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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interessi degli artisti interpreti e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all’informazione.
Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati
Benché sia strettamente legato al WPPT, il Trattato di Pechino è un trattato internazionale indipendente. Non costituisce né un accordo particolare ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna, né un’eccezione agli obblighi derivanti dal WPPT o dalla Convenzione di Roma e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati. Le dichiarazioni concordate in merito agli articoli 1 e 1.3 specificano infatti che nessuna disposizione del trattato tange i diritti o gli obblighi sanciti dal WPPT o dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)78, né crea alcun obbligo di ratificare o aderire al WPPT. Il trattato non influisce nemmeno sulla protezione del diritto d’autore.
Art. 2 Definizioni
La definizione di «artisti interpreti o esecutori» è identica alla definizione figurante all’articolo 2 lettera a del WPPT. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.a riguarda segnatamente le opere improvvisate. Specifica che la definizione include le persone che interpretano o eseguono un’opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un’interpretazione o esecuzione.
La «fissazione audiovisiva» è definita come «l’incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo». Tale definizione si rifà a quella del termine «fissazione» di cui all’articolo 2 lettera c del WPPT, includendo gli elementi visivi. Come confermato nella dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.b, non pregiudica la definizione di «fissazione» del WPPT.
Le definizioni di «radiodiffusione» e di «comunicazione al pubblico» sono riprese da un adeguamento delle formulazioni di cui all’articolo 2 del WPPT e all’articolo 3 della Convenzione di Roma e includono anch’esse solo le immagini. Grazie a tali definizioni gli Stati contraenti garantiscono agli artisti interpreti la parità di trattamento nell’ambito delle loro prestazioni visive, sonore o audiovisive.
Art. 3 Beneficiari della protezione
La protezione prevista dal trattato si applica in primo luogo agli artisti interpreti che sono cittadini di uno Stato contraente. Il paragrafo 2 sancisce inoltre che la residenza abituale è equiparata alla cittadinanza. Il trattato si applica pertanto anche agli artisti interpreti che, pur non essendo cittadini di uno Stato contraente, vi hanno la residenza abituale.