Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Art. 11 Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico
Il paragrafo 1 riconosce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di autorizzare la diffusione e la comunicazione al pubblico delle interpretazioni o esecuzioni fissate. Tuttavia, il paragrafo 2 offre agli Stati contraenti la possibilità di formulare una riserva che permetta di stabilire, per questi tipi di utilizzazione, un diritto a un equo compenso in luogo del diritto di autorizzazione. Una riserva di questo genere deve essere notificata al direttore generale dell’OMPI.
Giusta il paragrafo 3 ciascuno Stato contraente può altresì formulare una riserva volta a limitare o a escludere l’applicazione del diritto di autorizzazione o del diritto a un equo compenso citato ai paragrafi 1 e 2.
Art. 12 Cessione dei diritti
Nel 2000, l’incapacità delle Parti a giungere a un’intesa circa la questione della cessione dei diritti era sfociata nel fallimento della conferenza diplomatica. Questa disposizione è stata pertanto al centro dei negoziati di Pechino. La formulazione proposta mantiene la libertà contrattuale dell’artista interprete o esecutore, consentendo al contempo agli Stati contraenti di legiferare sulla questione.
Il paragrafo 1 permette dunque agli Stati contraenti di prevedere una presunzione legale secondo cui la fissazione audiovisiva di un’interpretazione o esecuzione effettuata con il consenso dell’artista interprete o esecutore implica che i diritti esclusivi di autorizzazione di cui agli articoli da 7 a 11 del trattato siano detenuti o esercitati dal produttore o gli siano ceduti. Tale presunzione può essere rovesciata per contratto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Quest’ultima può inoltre prescrivere che un tale contratto sia concluso in forma scritta nella misura in cui riguarda fissazioni audiovisive realizzate in conformità alla legislazione nazionale (par. 2). L’obbligo relativo alla forma scritta non può pertanto essere applicato a fissazioni realizzate secondo un ordine giuridico straniero.
Il paragrafo 3 specifica che la legislazione nazionale o qualsiasi contratto, individuale o collettivo, può prevedere un diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso per tutte le eventuali utilizzazioni dell’interpretazione o esecuzione e a prescindere da una cessione dei diritti secondo il paragrafo 1. Questo genere di diritto a un equo compenso è stato stabilito per la prima volta nella Direttiva 92/100/CEE (art. 4)81 per rafforzare la posizione degli artisti interpreti (e degli autori) e permettere loro di ottenere un equo compenso82, ad esempio nel caso della stipulazione di contratti per la produzione un film. Il paragrafo 3 stabilisce che tali regolamentazioni rimangono possibili e competono agli Stati contraenti. Nell’intento di garantire un equo compenso agli artisti interpreti (e agli autori), all’articolo 49 capoverso 3 la LDA indica che il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’artista interprete (o all’autore).
81 Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Il diritto a un equo compenso (equa remunerazione) è ora sancito all'articolo 5 della Direttiva 2006/115/CE, che ha sostituito la Direttiva 92/100/CEE.
82 Silke von Lewinski, The WIPO Treaties on Copyright, A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, 2a edizione, Oxford 2015, art. 12 Trattato di Pechino, n. 9.12.38.