Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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L’articolo 5 paragrafo 2 lettera b della direttiva sul diritto d’autore72 contiene una restrizione del diritto d’autore che consente le riproduzioni per uso privato a determinate condizioni, tra cui l’obbligo di versare ai titolari dei diritti un equo compenso, tenendo conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche all’opera interessata. In merito ai comportamenti contemplati dall’eccezione per la copia privata, la CGUE ha di recente deciso che l’articolo 5 paragrafo 2 lettera b non si applica alle copie private realizzate a partire da una fonte illegale (cfr. la sentenza del 10 aprile 2014 nella causa C-435/12 ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254, n. marg.
41) e che nel fissare l’importo del compenso tali riproduzioni non devono, pertanto, essere considerate. Secondo la CGUE consentire che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte, diminuendo così il volume delle vendite di copie legali di opere protette, pregiudicandone il normale sfruttamento (n. marg. 39). Se questa argomentazione sembra reggere in teoria, da un punto di vista pragmatico non è soddisfacente. La CGUE respinge il compenso per le copie private realizzate a partire da una fonte illegale adducendo che occorre contrastarne la diffusione. Non considera, tuttavia, che finora non esistono provvedimenti tecnici che consentano di impedire efficacemente questo tipo di riproduzione. Omettendo di tenere conto di questo aspetto la CGUE emana una sentenza poco pragmatica che non considera sufficientemente la situazione reale e gli interessi giustificati dei titolari dei diritti.
Il sistema svizzero prevede che siano remunerate tutte le riproduzioni di opere protette realizzate per uso privato in virtù dell’autorizzazione legale. Già nel 200673 il legislatore ha constatato che per l’utilizzazione di opere nell’ambito ristretto della sfera privata risulta difficile fare una distinzione tra fonti legali e illegali. Poiché questa constatazione resta valida e il sistema si è dimostrato efficace, si propone di mantenerlo. Si tratta di un sistema semplice e pratico che, da un lato, dà ampio margine di manovra agli utenti di Internet e dall’altro garantisce che i titolari dei diritti siano remunerati per le riproduzioni delle loro opere. Dal momento che questa regolamentazione si applica solo ai casi speciali e non pregiudica il normale sfruttamento né danneggia gli interessi legittimi degli autori, il sistema attuale è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Secondo la direttiva sul diritto d’autore74, nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di un equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un «pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza», la direttiva esclude un pagamento specifico o a parte (consid. 35). Ciò potrebbe ad esempio essere il caso per un acquisto su una piattaforma online come iTunes.
Considerato che in Svizzera lo scaricamento di un’offerta illegale da parte degli utenti di Internet è soggetto alla restrizione per uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA), lo scarto tra la legislazione svizzera e il diritto dell’UE resta significativo. La CGUE ha deciso che il quadro giuridico dell’UE non consente una soluzione di questo tipo75. La sua decisione poggia su considerazioni fondamentali. La CGUE
72 Cfr. nota 58.
73 FF 2006 3135.
74 Cfr. nota 58.
75 CGUE del 10.04.2014, caso C-435/12, ACI Adam et al. ECLI:EU:C:2014:254.