Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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ricorda esplicitamente che l’assenza di misure tecnologiche con cui combattere efficacemente l’allestimento di copie private illecite non è sufficiente per mettere in discussione le sue conclusioni. L’approccio svizzero è invece più pragmatico e riconosce che il valore di un diritto è dato dalla possibilità di esercitarlo. Alla luce del volume di dati disponibile in Internet, un’efficace applicazione delle leggi contro ogni singolo trasgressore è praticamente impossibile. Basti pensare all’esempio di YouTube: gli utenti della piattaforma caricano 300 ore di materiale video al minuto, un volume di dati enorme76. Per sapere se il materiale caricato viola il diritto d’autore sarebbe necessario passarlo al setaccio. Mettendosi nei panni dei singoli titolari di diritti si capisce che il compito è impossibile. Il volume di dati è troppo grande. Non bisogna poi dimenticare che YouTube è solo un esempio tra tanti. Per consentire agli autori di esercitare i loro diritti, sono pertanto irrinunciabili provvedimenti tecnici.
1.5 Attuazione
Il progetto verte in particolare su una modernizzazione del diritto d’autore finalizzata all’adeguamento della protezione alle nuove tecnologie. La priorità è data alla gestione individuale che, tuttavia, è possibile solo se la pirateria è combattuta efficacemente. Il progetto prevede quindi misure di lotta alla pirateria semplici ed efficaci che coinvolgono in primo luogo i fornitori di servizi di comunicazione derivati (servizi di hosting in senso lato). La scelta è giustificata dalla loro maggiore vicinanza ai contenuti rispetto ai fornitori di servizi di telecomunicazione (fornitori di servizi Internet). Questi ultimi saranno chiamati a intervenire con blocchi dell’accesso nei casi in cui non è possibile procedere direttamente contro i modelli commerciali fondati sulla violazione dei diritti d’autore perché chi li gestisce riesce a sottrarsi scegliendo astutamente o dissimulando la sua ubicazione.
In linea di principio la lotta alla pirateria non deve tradursi in una criminalizzazione degli utenti di Internet. Le procedure civili contro gli utenti di reti peer-to-peer costituiscono oggi eccezioni. Avviare un’azione civile contro ignoti non è possibile e identificare un utente mediante il suo indirizzo IP è attualmente ammesso solo nel quadro di un procedimento penale77. Se intende intervenire, in questi casi l’autore è quindi costretto a sporgere denuncia penale. La soluzione proposta ha l’obiettivo di migliorare questa situazione: se l’utente di reti peer-to-peer colpevole di una violazione grave del diritto d’autore (art. 62a cpv. 4) non modifica il proprio comportamento dopo aver ricevuto un avviso, l’autore può chiedere al giudice che il fornitore di servizi di telecomunicazione identifichi l’utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione. È così possibile avviare un’azione civile contro gli utenti di reti peer-to-peer, evitando il procedimento penale e una loro criminalizzazione.
Tra le altre raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro AGUR12 figurano il privilegio d’inventario, l’adeguamento dell’obbligo di informare degli utenti di opere nei confronti delle società di gestione e la possibilità di queste ultime di trattare i dati. Parallelamente altre modifiche sono proposte in vari ambiti. Sono previsti l’introduzione di un diritto di prestito, di una protezione per le fotografie per
76 Secondo dati forniti da YouTube (http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html).
77 Cfr. DTF 136 II 508 (Logistep).