Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Il diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso di cui al paragrafo 3 non rientra nei diritti espressamente riconosciuti dal trattato (artt. da 6 a 11) e differisce pertanto dal diritto a un equo compenso che una Parte contraente può prevedere in luogo del diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico (art. 11 par. 2). Di conseguenza, il diritto a un compenso di cui all’articolo 12 paragrafo 3 non è soggetto all’applicazione del principio del trattamento nazionale (cfr. art. 4 par. 1).
Art. 13 Limitazioni e eccezioni
Questo articolo è ripreso dalla disposizione corrispondente del WPPT (art. 16) e prescrive che le limitazioni e le eccezioni previste dagli Stati contraenti siano conformi al test a tre fasi. Tali limitazioni o eccezioni sono ammissibili se sono circoscritte a taluni casi speciali, che non sono in conflitto con il normale sfruttamento di un’interpretazione o esecuzione e non comportano un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dell’artista interprete o esecutore.
Il test a tre fasi è sancito all’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna e ripreso all’articolo 13 dell’Accordo TRIPS83 come regola generale per tutte le limitazioni e le eccezioni.
La dichiarazione concordata in merito all’articolo 13 rimanda alla dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 del WCT e prevede che quest’ultima sia applicabile al presente articolo per analogia. Essa precisa che le limitazioni e le eccezioni previste in virtù della Convenzione di Berna rimangono immutate poiché il test a tre fasi è sancito implicitamente anche in tale convenzione ed è per di più, pienamente applicabile anche in ambito digitale.
Art. 14 Durata della protezione
Questa disposizione prescrive una durata minima della protezione di 50 anni a decorrere dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione audiovisiva. Il WPPT prevede una durata minima della protezione analoga.
Art. 15 Obblighi in materia di misure tecnologiche
Questa disposizione impone agli Stati contraenti di prevedere una sufficiente protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche. Essa intende fornire agli artisti interpreti la possibilità di difendersi efficacemente contro la pirateria. L’adozione di misure tecnologiche non è tuttavia obbligatoria.
Questa disposizione e le relative dichiarazioni concordate corrispondono, più o meno, all’articolo 11 del WCT e all’articolo 18 del WPPT. Soltanto le misure di protezione tecnologiche efficaci sono protette contro l’elusione. Vanno dunque adottati provvedimenti tecnici che garantiscano perlomeno una protezione minima. Gli Stati contraenti sono tenuti soltanto a tutelare i mezzi tecnici per proteggere i diritti contemplati dal trattato. Sono tuttavia legittimati a estendere la protezione ad altri diritti e sono liberi di stabilire eccezioni legali.
La dichiarazione concordata in merito all’articolo 15 in combinato disposto con l’articolo 13 precisa che le misure tecnologiche non devono impedire a un