Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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Art. 17 Formalità

Questa disposizione precisa, alla stregua dell’articolo 20 del WPPT, che il godimento e l’esercizio dei diritti previsti nel Trattato di Pechino non sono soggetti ad alcuna formalità.

Art. 18 Riserve e notifiche

Ad eccezione delle riserve espressamente menzionate all’articolo 11 paragrafi 2 e 3 e all’articolo 19 paragrafo 2, non sono ammesse riserve al trattato.

Art. 19 Efficacia temporale

Giusta il paragrafo 1 ciascuna Parte contraente deve applicare il trattato alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento della sua entrata in vigore per tale Parte e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo la sua entrata in vigore. Per contro, il paragrafo 3 specifica che il trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore per ciascuna Parte contraente.

Il paragrafo 2 introduce una disposizione speciale che consente a ciascuna Parte contraente di limitare l’applicazione degli articoli da 7 a 11 alle interpretazioni o esecuzioni fissate dopo l’entrata in vigore del trattato nei confronti di tale Parte. In virtù del principio di reciprocità, le altre Parti contraenti possono prevedere, in relazione a tale Parte contraente, una limitazione equivalente dei diritti interessati.

Il paragrafo 4 consente inoltre a ciascuno Stato contraente di stabilire disposizioni transitorie riguardanti l’applicazione dei diritti previsti agli articoli 5 e da 7 a 11 in relazione a un’interpretazione o esecuzione che era stata oggetto di atti legittimi prima dell’entrata in vigore del trattato nei confronti di tale Stato.

Art. 20 Applicazione dei diritti

L’applicazione del diritto rimane di competenza delle Parti contraenti, le quali devono adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del Trattato di Pechino conformemente alla loro legislazione nazionale. La legislazione degli Stati contraenti deve infatti prevedere, sotto forma di elenchi minimi, procedure per l’attuazione del diritto nonché misure cautelari per impedire violazioni e provvedimenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. La procedura penale non è richiesta esplicitamente.

Art. 21 bis 24 Disposizioni istituzionali

Nessuna osservazione.

Art. 25 Firma

Il Trattato di Pechino è rimasto aperto alla firma per un anno dopo la sua adozione. 71 Stati e l’Unione europea hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera l’ha sottoscritto il 26 giugno 2012 in seguito alla Conferenza diplomatica sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.