Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Art. 26 Entrata in vigore
Il Trattato di Pechino entrerà in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 30 Parti hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione. Finora sono 10 gli Stati85 che hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione.
Artt. 27—30 Disposizioni finali
Nessuna osservazione.
2.2 Trattato di Marrakech
Preambolo
Il trattato sottolinea segnatamente la necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e la loro circolazione transfrontaliera e osserva che, la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, vive in Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati. Riafferma inoltre gli obblighi degli Stati contraenti nell’ambito dei trattati internazionali per la protezione dei diritti d’autore nonché l’importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni (art. 9 par. 2 della Convezione di Berna).
Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati
Sebbene il preambolo faccia espressamente riferimento a diversi accordi internazionali (quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione di Berna), il Trattato di Marrakech è un trattato internazionale indipendente, il quale non deroga ai diritti e agli obblighi derivanti da altri trattati. Esso non crea alcun obbligo di ratificare o aderire a un trattato esistente.
Art. 2 Definizioni
La definizione del termine «opera» poggia sulla definizione enunciata all’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione di Berna e, ai sensi del trattato, è limitata alle opere in forma di testo, notazione o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. Il campo di applicazione del trattato non copre pertanto tutte le categorie di opere protette in virtù della Convenzione di Berna. Sono escluse, in particolare, le opere audiovisive quali film e musica. L’espressione «con qualsiasi mezzo di comunicazione» sottolinea il fatto che, contrariamente alla forma dell’opera, il mezzo di comunicazione utilizzato non è determinante in questo contesto. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.a indica espressamente che la definizione comprende anche le opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri. Tale dichiarazione illustra la particolare attenzione accordata a questo formato in occasione dei negoziati.
La definizione di «esemplare in formato accessibile» si riferisce alla finalità del formato utilizzato, il quale deve permettere alle persone che ne beneficiano di
85 Botswana, Cile, Cina, Emirati arabi uniti, Giappone, Moldavia, Qatar, Russia, Siria e Slovacchia.