Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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della tariffa unica e adottasse comportamenti illeciti si renderebbe infatti perseguibile16.

Non è chiaro se l’introduzione di una restrizione sotto forma di tariffa unica culturale sarebbe compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. «Il WCT17 e il WPPT18 hanno impostato il diritto di mettere a disposizione opere tramite Internet come un diritto esclusivo. Questi trattati prevedono restrizioni ed eccezioni, che però sono applicabili solo a casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell’opera. Un’autorizzazione generale a diffondere opere senza scopi commerciali porterebbe a una sostituzione di un diritto esclusivo con una licenza legale di una tale portata da non poter più essere qualificata come caso speciale»19. Una restrizione del diritto d’autore per la diffusione e riproduzione non commerciale di opere protette dal diritto d’autore in Internet comporta inoltre il rischio che la Svizzera diventi un paradiso per le piattaforme pirata20.

La validità limitata al territorio nazionale delle restrizioni comporta un altro problema. Il pagamento della tariffa unica consentirebbe in Svizzera di caricare lecitamente in Internet opere protette dal diritto d’autore. Se, tuttavia, l’opera caricata è accessibile anche da altri Paesi, occorre considerare che di norma il foro giuridico si trova in questi Stati e quindi sarebbe applicabile il loro diritto. Una soluzione limitata alla Svizzera non è dunque praticabile.

Nel dibattito pubblico sui modelli di tariffa unica è in genere ignorata la possibilità di adottare questo tipo di modello volontariamente nel quadro della libertà contrattuale. Esiste già un certo numero di offerte fondate su una tariffa unica sulla base di accordi contrattuali come Napster, Netflix, Cablecom, My Prime, Spotify, Simfy e Deezer. Si tratta di offerte di download o streaming finanziate tramite la pubblicità o con le tasse di abbonamento. Contrariamente ai modelli di tariffa unica, che poggiano su una restrizione del diritto d’autore, le licenze non includono tutte le opere, ma unicamente quelle oggetto dell’accordo contrattuale. L’offerta contemplata dalla licenza è effettivamente disponibile, mentre le restrizioni del diritto d’autore prevedono soltanto la possibilità di utilizzazione, ma non obbligano i titolari dei diritti a mettere a disposizione i loro contenuti. Contrariamente alle restrizioni del diritto d’autore, i modelli di tariffa unica fondati sulla stipulazione di un contratto non intervengono nella posizione giuridica degli interessati, che sono liberi di partecipare o meno al modello. Questo tipo di modello è quindi compatibile con gli esistenti impegni internazionali della Svizzera.

16SPINDLER, GERALD, Rechtliche und Ökonomische Machbarkeit einer Kulturflatrate,

Gutachten erstellt im Auftrag der Bundestagsfraktion «Bündnis 90/DIE GRÜNEN»,

Göttingen 2013, pag. 148.

17 RS 0.231.151

18 RS 0.231.171.1

19 Rapporto del Consiglio federale sull’utilizzo non autorizzato di opere scaricate da Internet in adempimento del postulato Savary 10.3263 del 19 mar. 2010, pag. 12.; contrario: RUNGE, PHILIPP, Die Vereinbarkeit einer Content-Flatrate für Musik mit dem Drei- Stufen-Test, GRUR Int. 2007, pag. 136 seg.; favorevole: ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA-HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, pag. 28.

20 AUDIOVISION SCHWEIZ / IFPI SCHWEIZ / MUSIKSCHAFFENDE SCHWEIZ / SIG SCHWEIZERISCHE INTERPRETENGENOSSENSCHAFT / SUISA / SWISSPERFORM, Musik- Flatrate - mehr Schnapsidee als Segen!, pag. 2 seg. (http://www.ifpi.ch/tl_files/ifpi_2010/artikel/inhalte/Replik%20Leonhard%20d.pdf).