Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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che preveda una restrizione del diritto d’autore mediante il rilascio, dietro versamento di un compenso, di una licenza legale per la diffusione e riproduzione non commerciale di opere protette dal diritto d’autore in Internet, il secondo prevede un sistema fondato sulla gestione collettiva obbligatoria.
Nel primo caso, il problema del diritto d’autore si porrebbe solo per le utilizzazioni di opere di terzi (non per uso privato) nell’ambito di un’attività creativa, ad esempio la sonorizzazione di un film, mentre non porrebbe problemi la diffusione dell’opera inalterata. In contropartita gli utenti di Internet sarebbero chiamati a versare un compenso ai titolari dei diritti. Questo sarebbe riscosso dai fornitori di servizi di telecomunicazione insieme alle tasse di abbonamento, sotto forma di una tariffa unica. Della ripartizione tra i titolari dei diritti si occuperebbero le società di gestione. In vista dell’introduzione di un modello fondato su una tariffa unica culturale bisognerebbe decidere se applicare le restrizioni del diritto d’autore a tutti i tipi di opera (anche ai programmi per computer) e in quale misura potrebbero avvalersene anche le scuole e le aziende.
Questo modello comporta tuttavia diversi problemi. Sussistono dubbi sull’equità nel singolo caso, poiché il compenso sarebbe riscosso a prescindere dall’effettiva utilizzazione (analogamente al compenso sui supporti vergini). Non sono inoltre chiari i criteri di ripartizione del compenso tra gli aventi diritto. Mentre per le offerte commerciali è possibile rilevare con precisione ogni singola utilizzazione, con l’introduzione di questo tipo di restrizione del diritto d’autore una ripartizione equa del compenso sarebbe possibile solo sorvegliando Internet, il che pone problemi sotto il profilo della protezione dei dati13.
Nel secondo caso, invece, il diritto esclusivo di riproduzione e di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore in Internet in ambito non commerciale potrebbe essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate. Ciò comporterebbe un obbligo di gestione, visto che le società di gestione possono esercitare la facoltà di divieto solo per applicare le condizioni tariffarie fissate. Se tali condizioni sono soddisfatte, non possono rifiutare l’autorizzazione14. Se fosse introdotta la gestione collettiva obbligatoria i fornitori di servizi di telecomunicazione sarebbero liberi di decidere se procurarsi la relativa licenza e dare agli abbonati la possibilità, versando un compenso, di diffondere e riprodurre opere protette dal diritto d’autore in Internet. Solo gli utenti che pagherebbero il compenso potrebbero quindi beneficiare di questa possibilità15.
Rispetto al modello che prevede la retribuzione tramite una licenza legale, quello fondato sulla gestione collettiva comporterebbe maggiore equità nel singolo caso. Gli utenti di Internet che non desiderano sfruttare la possibilità di diffondere e riprodurre opere protette dal diritto d’autore in Internet in ambito non commerciale non pagherebbero alcun compenso. Tuttavia questo tipo di sistema trasferirebbe maggiormente il diritto d’autore nella sfera privata e significherebbe rinunciare alla non criminalizzazione degli utenti di Internet. Chi non avesse scelto la possibilità
13 ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA- HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, pag. 61.
14 DTF 133 III 579, consid. 5.6
15 RENNER, TIM, Fakultative Flatrate auf Basis eines Kontrahierungszwangs zwischen Content- und Kanalinhabern, Schweizerisches Forum für Kommunikation del 10.02.2011.