Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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situazione giuridica e abbiano adottato i provvedimenti di sicurezza necessari ed emanato un regolamento per l'utilizzazione. L'adozione di provvedimenti supplementari comporterebbe una sorveglianza dei collaboratori e degli studenti in contrasto con la protezione della sfera privata (p.es. art. 28 CC127) e con il diritto del lavoro (p.es. art. 328b CO e art. 26 cpv. 1 OLL 3128), e va pertanto rifiutata. Ciò non significa, tuttavia, che la parte lesa non abbia in questi casi la possibilità di esercitare i suoi diritti. Il nuovo sistema intende disciplinare l'esercizio dei diritti nel quadro di un procedimento civile, in genere preferibile al procedimento penale ed eliminare i suoi svantaggi per gli utenti di Internet, i titolari di diritti e le autorità giudiziarie. Ciò nondimeno la via penale resta una possibilità a disposizione dei titolari di diritti.

Il capoverso 5 prevede che i titolari di diritti indennizzino adeguatamente i fornitori di servizi di telecomunicazione per i costi cagionati dalla trasmissione degli avvisi. Questo indennizzo va inteso in senso lato. Non include solo i costi diretti cagionati dalla trasmissione dei due avvisi, ma anche quelli indiretti riconducibili al sistema, ad esempio, all'aumento del lavoro del servizio alla clientela generato dalle richieste di chi riceve un avviso. Nella misura in cui i costi sostenuti sono attestati e l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. Si tratta in questo caso di pretese civili.

La procedura proposta si distingue nettamente dal sistema francese o americano. In Francia gli avvisi sono trasmessi da un'autorità (la «Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet», HADOPI). L'identità dell'utente è quindi nota all'autorità fin dalla prima comunicazione. In Svizzera l'avviso è invece trasmesso dal fornitore di servizi di telecomunicazione del quale è cliente l'utente in questione. L'assegnazione degli indirizzi IP rende possibile l'identificazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione interessati senza che sia necessario identificare il cliente. Se del caso, l'utente è identificato nel quadro di una procedura giudiziaria e solo dopo la trasmissione di due avvisi. Sotto questo profilo la procedura proposta è più simile a quella adottata negli Stati Uniti dove gli avvisi sono trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione mediante un meccanismo che coinvolge i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di telecomunicazione, il «Center for Copyright Information». Il sistema americano diverge dalla soluzione proposta sul piano delle conseguenze. Negli Stati Uniti i provvedimenti sono adottati dai fornitori di servizi di telecomunicazione, che possono ridurre la velocità del collegamento oppure ordinare all'utente di partecipare a un corso online sul diritto d'autore. Il sistema francese prevede addirittura la riscossione di multe. I disciplinamenti proposti non prevedono invece sanzioni o misure educative. L'utente è trattato come cittadino maggiorenne responsabile delle sue azioni. A tale fine può essere identificato su ordine di un tribunale, il che apre la via alla promozione di un'azione civile.

Art. 66h Contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni

Le comunicazioni, gli avvisi e le informazioni di cui all'articolo 66g non hanno effetti giuridici immediati. Hanno semplicemente lo scopo di informare sulla situazione giuridica e di illustrare le possibili conseguenze. Sul piano collettivo sussiste, tuttavia, un rapporto di triangolazione con un certo potenziale di conflitto: i titolari di diritti chiedono una procedura rapida ed economica. Le associazioni di

127 RS 210

128 RS 822.113