Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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l'identità dell'autore della violazione, chiedere di fare cessare la violazione secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera b.
Un'offerta è «manifestamente» illecita ai sensi del capoverso 2 lettera b, qualora includa esclusivamente opere messe a disposizione illecitamente. Sono contemplati anche i casi in cui offerte legittime isolate servono per coprire le vere finalità di un sito principalmente dedicato alla diffusione di opere messe a disposizione illecitamente.
L'elenco delle offerte da bloccare va aggiornato regolarmente. Non è ancora possibile definire la periodicità degli aggiornamenti. Da un punto di vista pratico occorrerà bilanciare l'esigenza di una reazione tempestiva alle domande di blocco delle parti lese e il desiderio dei fornitori di servizi di telecomunicazione di non dovere adottare un numero eccessivo di misure di blocco. Il Consiglio federale prevede per ora un aggiornamento mensile dell'elenco, il che pare un compromesso accettabile.
La struttura dei contenuti dell'elenco dovrà consentire un'applicazione efficace da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Nel contesto attuale è prevista la pubblicazione dei nomi di dominio per i blocchi DNS e degli indirizzi IP per i blocchi degli indirizzi IP. Il contenuto dell'elenco è, tuttavia, soggetto a modifiche determinate dallo sviluppo tecnologico.
In veste di autorità competente, l’IPI non è tenuto a sorvegliare la rete per individuare le offerte illecite. Spetta ai titolari di diritti lesi presentare una domanda di blocco (cpv. 1) nella quale rendono verosimile l'adempimento delle condizioni previste (cpv. 2). Sulla base delle domande presentate, l'IPI esamina le offerte in questione e decide in merito all'autorizzazione del blocco e all'inclusione dell'offerta nell'elenco delle offerte bloccate.
L'apertura di una procedura amministrativa per il blocco delle offerte che rendono accessibile opere in maniera manifestamente illecita non significa che, a contrario, non siano ammessi provvedimenti giudiziali di attuazione di pretese di omissione o di cessazione nel quadro di un'azione civile.
L'IPI e i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere adeguatamente indennizzati per i costi di attuazione del blocco (cpv. 3). Nella misura in cui l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. L'IPI riscuote tasse in relazione a questa attività (art. 13 cpv. 1 LIPI)121.
Art. 66e Notificazione della decisione di bloccare l’offerta e procedura di
opposizione
La pubblicazione nel Foglio federale prevista al capoverso 1 vale come notificazione della decisione. I destinatari della decisione sono i fornitori di servizi di telecomunicazione. Pur non essendo i destinatari diretti della decisione, anche i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati sono interessati dalle decisioni di blocco dal momento che riguardano l'accesso alla loro offerta. Il capoverso 2 conferisce la facoltà di opporsi a tutte le persone coinvolte, che sono quindi parti ai sensi dell'articolo 6 PA122. Non è pertanto possibile
121 RS 172.010.31
122 RS 172.021