Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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della decisione. Nel caso di un'opposizione presentata contro il blocco dell'accesso a un film non ancora pubblicato (anteprima) messo a disposizione illecitamente, ad esempio, se il film restasse a disposizione durante la procedura di opposizione, la sua normale utilizzazione sarebbe pregiudicata e la decisione sarebbe vanificata.

Se l'opposizione presentata è accolta, l'IPI esamina la sua decisione secondo il capoverso 5. Se decide di entrare nel merito dell'opposizione, può rivedere la decisione o emanare una decisione di opposizione. L'IPI non è vincolato dalle conclusioni proposte e una modifica della decisione impugnata a favore della parte opponente non è quindi esclusa. Al termine della procedura di opposizione è riservata l'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La procedura segue i principi generali della legge del 17 giugno 2005125 sul tribunale amministrativo federale (LTAF) e della PA126.

Art. 66f Informazione degli utenti

Quando è attuato un blocco di Internet, l'utente non sempre è consapevole del fatto che l'accesso è bloccato e che non si tratta di un problema tecnico. Per i fornitori di servizi di telecomunicazione ciò può comportare un aumento considerevole delle richieste da parte della clientela. Il capoverso 1 prevede pertanto che gli utenti siano informati dei blocchi. Il gruppo di lavoro AGUR12 si è espresso a favore di una notificazione pubblica del blocco. Allo stato attuale della tecnica, questo avviene sotto forma di una stop page nella quale si informa l’utente di Internet che l’offerta in questione è un'offerta pirata e che l'accesso è stato bloccato per ordine delle autorità.

Il sito informativo è gestito dall'autorità competente, il che garantisce l'oggettività dell'informativa sul blocco e sulle sue motivazioni. Nella misura del possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono quindi deviare gli utenti che tentano di accedere alle offerte bloccate verso la pagina Internet dell'autorità competente.

Art. 66g Trasmissione degli avvisi

In linea di principio il nuovo sistema di lotta alla pirateria in Internet non si rivolge contro gli utenti privati. Fa eccezione la procedura contro chi si rende colpevole di violazioni gravi del diritto d'autore utilizzando sistemi centralizzati di file sharing (art. 62a). Riallacciandosi alle raccomandazioni del gruppo di lavoro AGUR12, la disposizione prevede che un'attuazione giudiziaria resti eccezionale anche in questi casi. Qualora un titolare di diritti accerti che il collegamento di un utente di Internet è utilizzato per violazioni gravi mediante reti peer-to-peer, è informato dell'identità dell'utente e può avviare un procedimento civile nei suoi confronti solo se l'utente in questione non modifica il proprio comportamento anche dopo essere stato avvisato (art. 62a cpv. 1).

In un primo momento i titolari di diritti sono chiamati a sollecitare il fornitore di servizi di telecomunicazione, affinché trasmetta un avviso all'utente (cpv. 1). Mentre gli indirizzi IP utilizzati consentono di identificare il fornitore di servizi di telecomunicazione, non consentono un'identificazione dell'utente. Per questo motivo si chiede al titolare dei diritti di rivolgersi al fornitore di servizi di

125 RS 173.32

126 RS 173.32