Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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telecomunicazione interessato. Questi identifica l'utente mediante gli indirizzi IP registrati e lo informa dei fatti accertati dal titolare dei diritti, della situazione giuridica e delle conseguenze in caso di inosservanza, nonché delle possibilità a disposizione. Se l'utente è l'autore della violazione, può modificare il proprio comportamento ed evitare che la sua identità sia comunicata al titolare dei diritti e che sia avviata contro di lui un'azione civile. Se l'utente non è l'autore della violazione, ha due mesi di tempo (cfr. cpv. 2) per verificare che il suo collegamento sia protetto dalle utilizzazioni abusive da parte di terzi e accertarsi che chi utilizza il collegamento con la sua autorizzazione (p.es. i membri del nucleo famigliare) si comporti in modo conforme alla legge. Se nel frattempo il fornitore di servizi di telecomunicazione riceve altre comunicazioni in merito allo stesso utente non adotta altre misure. Lo fa invece se le comunicazioni continuano ad arrivare anche una volta decorso il termine di due mesi.

Se, esaminando una comunicazione, il fornitore di servizi di telecomunicazione accerta che l'utente in questione ha già ricevuto un primo avviso due mesi prima, ne trasmette un secondo in forma cartacea (cpv. 2). Per l'invio cartaceo si utilizza l'ultimo indirizzo postale noto dell'utente. Il gruppo di lavoro AGUR12 aveva proposto la trasmissione di un unico avviso. Il Consiglio federale ritiene invece insufficiente l'invio di un unico avviso, specie se è trasmesso in forma elettronica. L'avviso potrebbe infatti perdersi nella moltitudine di messaggi elettronici ricevuti quotidianamente, essere bloccato dai filtri di posta indesiderata o non essere letto per altri motivi. È quindi previsto l'invio di due avvisi, di cui il secondo deve essere trasmesso in forma cartacea per i motivi succitati.

Qualora ci siano altre comunicazioni una volta decorso il termine di due mesi dalla trasmissione del secondo avviso e nei 12 mesi successivi alla trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione informa il titolare dei diritti dell'avviso già trasmesso e della possibilità di identificare l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione. Il titolare dei diritti ha poi la possibilità di chiedere al tribunale civile che ordini al fornitore di servizi di telecomunicazione di identificare l'utente (art. 62a cpv. 1). La procedura di identificazione può essere avviata anche dai titolari di diritti che segnalano una violazione commessa dallo stesso utente in un secondo tempo.

Una volta decorso il termine di 12 mesi dalla trasmissione del primo avviso, tutte le comunicazioni pervenute in merito a un utente particolare sono cancellate e le informazioni registrate sono eliminate (cpv. 4 lett. a).

Sono legittimati a presentare una domanda i titolari dei diritti. Nella pratica, le domande saranno anzitutto presentate dai titolari i cui diritti sono stati violati in modo grave. Una limitazione a priori della legittimazione a chi ha subito una violazione grave non è invece opportuna, dal momento che non si può chiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazione di valutare l'effettiva gravità di una violazione. Una limitazione della legittimazione è pertanto introdotta solo nella procedura d'identificazione degli utenti, che è ammessa unicamente se è resa verosimile la sussistenza di una violazione grave dei diritti d'autore o dei diritti affini di protezione (art. 62a).

In casi eccezionali non è escluso che la violazione mediante reti peer-to-peer avvenga utilizzando un collegamento che non è privato (p.es. il collegamento di un'azienda o di una scuola). In questi casi la trasmissione di un avviso non è sensata. Si presuppone infatti che sia le aziende sia le scuole siano al corrente della