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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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c. le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all’estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora tali società del gruppo fossero considerate in Svizzera controparti finanziarie o non finanziarie.
d. gli adeguamenti dell’importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all’inizio della transazione;
e. anche le operazioni successive, nella catena, a un’operazione di copertura sono considerate operazioni di copertura;
f. è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di interesse di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici;
g. i derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sottostanno all’obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.
Art. 86 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non è necessario effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, purché la controparte estera:
a. abbia la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
b. non sia soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.
Art. 87 Operazioni infragruppo
(art. 103 lett. b LInFi)
Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.
Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 88 Obbligo
(art. 104 LInFi)
1 Le operazioni in derivati effettuate con controparti aventi sede o domicilio in Svizzera, alle quali non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati, devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.
2 Le operazioni effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più prossima alla controparte centrale.