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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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3 Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore.

4 Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza ottenere il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.

Art. 89 Contenuto della comunicazione

(art. 105 cpv. 2 LInFi)

1 La comunicazione contiene le indicazioni di cui all’allegato 2.

2 Se un’operazione in derivati presenta caratteristiche che sono tipiche per più di uno dei valori sottostanti indicati nell’allegato 2 sezione 2a, nella comunicazione viene precisato il tipo di accordo che le controparti hanno raggiunto in merito all’attribuzione a una classe d’investimento.

Art. 90 Comunicazione di modifiche

(art. 105 cpv. 1 LInFi)

1 La compensazione successiva di un’operazione esistente per il tramite di una controparte centrale deve essere comunicata come modifica dell’operazione.

2 Un’operazione effettuata per pareggiare un’altra operazione è considerata come una nuova operazione da comunicare.

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 91 Obblighi

(art. 107–111 LInFi)

1 Gli obblighi di riduzione dei rischi non si applicano alle operazioni effettuate con persone fisiche, a meno che non siano controparti finanziarie o non finanziarie.

2 Se la FINMA stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata all’obbligo di compensazione, lo comunica tempestivamente alle controparti accordando loro un congruo termine. Decorso questo termine, gli obblighi di riduzione dei rischi devono essere rispettati.

Art. 92 Conferma delle condizioni contrattuali

(art. 108 lett. a LInFi)

1 Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione in derivati OTC.

2 Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il secondo giorno operativo successivo.

3 Per le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo.