Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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4 Le controparti possono concordare che un’operazione in derivati OTC è considerata confermata anche quando una di esse non si oppone alla conferma.
Art. 93 Riconciliazione del portafoglio
(art. 108 lett. b LInFi)
1 Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2 La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.
3 Può essere effettuata reciprocamente dalle controparti oppure tramite un terzo a cui esse hanno fatto ricorso.
4 Deve essere effettuata:
a. ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC,
b. una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana,
c. una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.
5 I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.
Art. 94 Risoluzione di controversie
(art. 108 lett. c LInFi)
1 Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all’atto della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2 Nell’accordo devono essere definite procedure per:
a. l’accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell’operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;
b. una risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.
Art. 95 Compressione del portafoglio
(art. 108 lett. d LInFi)
1 È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e quest’ultima sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.
2 La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se: