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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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a. il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
b. non sono disponibili servizi di compressione corrispondenti; o
c. la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.
3 È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.
Art. 96 Valutazione delle operazioni in corso
(art. 109 LInFi)
1 Le condizioni di mercato che impediscono una valutazione di un’operazione in derivati OTC sono date se:
a. il mercato è inattivo; oppure
b. la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere sufficientemente valutate.
2 Un mercato è considerato inattivo per un’operazione in derivati OTC quando:
a. i prezzi quotati non sono disponibili facilmente e sistematicamente; e
b. i prezzi disponibili non rappresentano transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.
3 Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:
a. tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella definizione di un prezzo, compreso il maggior utilizzo possibile di informazioni utili per la valutazione del mercato;
b. essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
c. essere calibrato con i prezzi delle operazioni di mercato correnti osservabili per lo stesso strumento finanziario e verificato in funzione della sua validità oppure basarsi su dati di mercato osservabili e disponibili;
d. essere convalidato e controllato in modo indipendente nell’ambito dei processi interni di gestione dei rischi;
e. essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all’anno dall’organo di direzione o da un comitato delegato.
Art. 97 Obbligo di scambio delle garanzie
(art. 110 LInFi)
1 Nel caso di operazioni in derivati non compensate per il tramite di una controparte centrale e nella misura in cui non vi partecipano piccole controparti non finanziarie, le controparti devono scambiarsi garanzie sotto forma di un: