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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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a. margine iniziale appropriato per tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del valore di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di insolvenza di una controparte; e

b. margine di variazione appropriato per tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del valore di mercato del contratto dopo l’esecuzione della transazione.

2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC, che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFI, a livello di gruppo finanziario o di gruppo per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno supera gli 8 miliardi di franchi; l’obbligo sussiste di volta in volta dal 1° settembre dell’anno in questione sino al 31 agosto dell’anno successivo.

3 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi.

4 È possibile rinunciare a uno scambio del margine iniziale se è inferiore a 50 milioni di franchi. Nel caso di gruppi finanziari questo importo è determinato tenendo conto di tutte le società del gruppo.

5 Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere fondi propri adeguati e sufficienti per la copertura dei rischi nella misura in cui questi non sono coperti tramite un corrispondente scambio di garanzie.

Art. 98 Momento dello scambio di garanzie

(Art. 110 FinfraG)

1 Il margine iniziale deve essere scambiato la prima volta entro il giorno operativo successivo al giorno di esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato e scambiato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.

2 Lo scambio del margine di variazione ha luogo quotidianamente. La valutazione dell’operazione in corso secondo l’articolo 109 LInFi funge da base per il calcolo.

Art. 99 Trattamento del versamento iniziale

(Art. 110 FinfraG)

1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

2 Un riutilizzo del margine iniziale non è consentito.

3 Le controparti devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che: