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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria.
Art. 100 Calcolo del margine iniziale
(art. 110 LInFi)
1 Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.
2 Per le singole categorie di derivati ammonta a:
a. l’1 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua fino a 2 anni;
b. il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e i derivati su tassi d’interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
c. il 4 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua superiore a 5 anni;
d. il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
e. il 6 per cento per i derivati su valute estere;
f. il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;
g. il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.
3 Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:
a. alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest’ultimo è identificabile univocamente nell’operazione in questione;
b. alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell’operazione in questione.
4 Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3.
5 Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP11 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell’ordinanza del 9 novembre 200512 sulla
11RS 952.03