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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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sorveglianza possono calcolare il margine iniziale ricorrendo a un approccio modello fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA concretizza i criteri che tale approccio modello deve soddisfare.

6 Dal momento che le controparti si sono accordate sul metodo di calcolo secondo il capoverso 1 o su quello secondo il capoverso 5, non lo possono più cambiare.

Art. 101 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine divariazione (art. 110 LInFi)

1 Sono garanzie consentite:

a. i versamenti in contanti presso la banca creditrice, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi dalla banca creditrice;

b. i titoli di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla Banca dei regolamenti internazionali, dal Fondo monetario internazionale, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e da banche multilaterali di sviluppo;

c. i titoli di elevata qualità emessi da imprese;

d. le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli coperti;

e. le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 lettera b OFoP13, comprese le obbligazioni convertibili;

f. l’oro.

2 Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un’elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato.

3 Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.

4 Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.

Art. 102 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

(art. 110 LInFi)

1 Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4.

2 Alle garanzie in una valuta diversa da quella dell’operazione in derivati sottostante deve essere applicata un’ulteriore riduzione dell’8 per cento.

3 Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.

4 Esse adottano misure per:

13 RS 952.03