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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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a. escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;

b. escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un’impresa ad esso associata;

c. evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.

Art. 103 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)

1 Per le operazioni transfrontaliere non occorre scambiare garanzie, nella misura in cui la controparte estera:

a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e

b. non è tenuta a scambiare garanzie secondo il diritto di questo Stato.

2 Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, nella misura in cui sono rispettati gli standard internazionali.

Art. 104 Operazioni infragruppo

(art. 111 LInFi)

1 Non sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell’articolo 111 lettera c LInFi le disposizioni in materia di insolvenza.

2 Per il resto si applica per analogia l’articolo 87.

Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Art. 105 Inizio dell’obbligo

(art. 112 LInFi)

L’obbligo di negoziare un derivato secondo l’articolo 112 LInFi presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione) si applica a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione:

a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;

b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in derivati che:

1. i partecipanti a controparti centrali autorizzate o riconosciute concludono con altre controparti finanziarie, o

2. che le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono tra loro;