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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 106 Operazioni non considerate

(art. 112 LInFi)

1 Se sono state concluse prima che insorgesse l’obbligo di negoziazione, le operazioni con controparti, che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi vengono assoggettate a tele obbligo, non devono essere negoziate presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.

2 Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione.

Art. 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri

(art. 95 e 112 LInFi)

L’obbligo di negoziazione può essere soddisfatto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA.

Art. 108 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)

Per le operazioni transfrontaliere la negoziazione non deve essere effettuata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, nella misura in cui la controparte estera:

a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;

b. non è soggetta all’obbligo di negoziazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 109 Operazioni infragruppo

(art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)

Alle operazioni infragruppo si applica l’articolo 87.

Sezione 6: Documentazione e verifica

Art. 110 Documentazione

(art. 116 LInFi)

1 Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l’attuazione degli obblighi per:

a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);

b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 legge);

c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);