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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
Art. 106 Operazioni non considerate
(art. 112 LInFi)
1 Se sono state concluse prima che insorgesse l’obbligo di negoziazione, le operazioni con controparti, che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi vengono assoggettate a tele obbligo, non devono essere negoziate presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.
2 Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione.
Art. 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri
(art. 95 e 112 LInFi)
L’obbligo di negoziazione può essere soddisfatto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA.
Art. 108 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)
Per le operazioni transfrontaliere la negoziazione non deve essere effettuata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, nella misura in cui la controparte estera:
a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
b. non è soggetta all’obbligo di negoziazione secondo il diritto di questo Stato.
Art. 109 Operazioni infragruppo
(art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)
Alle operazioni infragruppo si applica l’articolo 87.
Sezione 6: Documentazione e verifica
Art. 110 Documentazione
(art. 116 LInFi)
1 Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l’attuazione degli obblighi per:
a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);
b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 legge);
c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);