Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

I requisiti in materia di trasparenza post-negoziazione devono in particolare garantire che le informazioni rilevanti per i clienti di piccole dimensioni relative alla formazione dei prezzi siano disponibili entro un tempo utile, ma anche che nessun partecipante al mercato, in virtù di tali informazioni, possa ricavare indicazioni sulle posizioni degli altri partecipanti. Di conseguenza, sulla base del capoverso 4, nei loro regolamenti le sedi di negoziazione possono prevedere in determinati casi anche una pubblicazione successiva. Ciò vale in particolare per le transazioni di dimensioni elevate (lett. a) e per le operazioni legate a valori mobiliari non liquidi (lett. c). Ad esempio, nel caso di grandi transazioni di blocchi, un breve lasso di tempo tra la conclusione e la pubblicazione può determinare effetti negativi. La possibilità di prevedere eccezioni per i valori mobiliari non liquidi è importante in particolare per i prestiti di imprese (cfr. commento all'art. 27). Anche il diritto europeo prevede delle eccezioni in questo senso (cfr. art. 7 par. 1 e art. 11 par. 1 MiFIR, oltre che art. 28 del regolamento di esecuzione MiFID).

Articolo 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

Analogamente alla regolamentazione vigente dell'articolo 55f lett. b OBVM relativa alle operazioni ammesse su valori mobiliari nell’ambito del divieto di abuso di informazioni e di manipolazione del mercato, il capoverso 1 dell'articolo 29 OInFi esclude dalle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari di Confederazione, Cantoni, Comuni e della BNS nell'ambito dei loro compiti pubblici – a condizione che le operazioni non siano effettuate a scopo di investimento. Questa regola si applica anche alle operazioni in valori mobiliari della Banca dei regolamenti internazionali e di banche multilaterali di sviluppo. Per sapere se esiste o meno uno scopo di investimento, bisogna considerare l'attribuzione delle partecipazioni al patrimonio finanziario e amministrativo. Poiché l'articolo 29 della legge non enuncia requisiti in materia di trasparenza per le operazioni senza valori mobiliari, tutte le operazioni sul mercato monetario e delle divise della BNS non sono soggette a tali requisiti.

Secondo il capoverso 2, per le banche centrali estere, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e determinati organismi dell'UE può essere prevista la stessa eccezione, a condizione che sia concessa la reciprocità e che sia mantenuto lo scopo della legge. Il fatto che gli organismi interessati siano esclusi dalla trasparenza pre-negoziazione e postnegoziazione dev'essere giustificato alla luce dello scopo di protezione dell'articolo 29 LInFi. Le giurisdizioni devono presentare una richiesta di deroga che sarà valutata dall’ente pubblico (Confederazione, cantoni, Comuni e/o BNS) che desiderano la reciprocità secondo il diritto estero. In assenza di una richiesta, possono essere esaminate altre deroghe. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) – ossia la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF) – pubblicherà un elenco delle giurisdizioni a cui si applicherà la deroga (cpv. 3). I capoversi 1 e 2 sono strutturati come l'articolo 121 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 OInFi e corrispondono in gran parte all'articolo 1 paragrafo 6 seguenti MiFIR.

Bisogna informare la sede di negoziazione interessata se le operazioni sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento (cpv. 4). È anche possibile una procedura inversa secondo cui, ad esempio, la BNS informa che tutte le operazioni rientrano nell'eccezione, salvo indicazione contraria. Le sedi di negoziazione possono in linea di principio fidarsi di queste informazioni. In assenza di un’informazione, trovano applicazione le disposizioni sulla trasparenza.

Articolo 30 Garanzia di un commercio ordinato

Il capoverso 1 esige che le sedi di negoziazione fissino regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato, definiscano criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini e adottino dispositivi (in caso di emergenza) (cfr. art. 18 par. 1 MiFID II). Il capoverso 2 riprende diversi requisiti dell'articolo 48 MiFID II, compresi i cosiddetti circuit breaker (lett. e; cfr. anche art. 48 par. 5 MiFID II). Si tratta di meccanismi che, interrompendo o rallentando la negoziazione, evitano che si verifichino sviluppi disordinati del mercato qualora questi minacciassero di provocare ingiustificate oscillazioni dei prezzi o addirittura un crollo delle negoziazioni. I requisiti per i sistemi di negoziazione si applicano soprattutto nel caso in cui