Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
una sede di negoziazione offra un accesso elettronico diretto (cfr. anche art. 17 cpv. 5 MiFID II).
In conformità al capoverso 3, una sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, in particolare con quelli che perseguono una strategia di «market making» nella sede di negoziazione – indipendentemente dal fatto che la strategia si fondi o meno su algoritmi (cfr. art. 31). Negli accordi occorre in particolare regolamentare gli obblighi relativi all'apporto di liquidità. La sede di negoziazione deve utilizzare sistemi e procedure che garantiscano il rispetto delle regole da parte dei partecipanti interessati (cfr. anche art. 17 cpv. 3 e 4 e art. 48 par. 2 e 3 MiFID II).
In virtù del capoverso 4, una sede di negoziazione può prevedere, nei suoi regolamenti, che i partecipanti debbano segnalare le vendite allo scoperto nel proprio sistema di negoziazione (cfr. anche consid. 34 MiFIR). In caso di segnalazione, la FINMA può ricorrere alle relative informazioni al fine di poter meglio giudicare gli effetti delle vendite allo scoperto in vista di un'eventuale necessità di regolamentazione. Il capoverso 4 attua una raccomandazione del Fondo monetario internazionale relativamente al principio 37 degli «Objectives and Principles of Securities Regulation» emanati dalla IOSCO il 1 giugno 20104041. In caso di vendita allo scoperto di azioni, vengono venduti titoli che, al momento della conclusione dell’accordo di vendita, non sono di proprietà del venditore o lo sono soltanto a titolo fiduciario (purché non si tratti di una vendita prevista da un accordo di riacquisto, del trasferimento di azioni nell'ambito di un prestito di titoli o della conclusione di un contratto derivato sulla vendita di azioni; cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento relativo alle vendite allo scoperto42).
Articolo 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
Secondo l'articolo 30 LInFi, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono garantire un commercio ordinato e, secondo il messaggio43, in particolare misure volte a limitare ripercussioni negative della negoziazione algoritmica e delle negoziazioni ad alta frequenza. Ciò corrisponde alle raccomandazioni che la IOSCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1 ottobre 2011 sui «Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency»44.
La negoziazione algoritmica si basa su algoritmi informatizzati che determinano automaticamente l’avvio e i vari parametri di un ordine (momento, prezzo o quantità ecc.)45. La negoziazione ad alta frequenza è un caso particolare di negoziazione algoritmica, che presenta ritardi molto lievi nella trasmissione dell’ordine e che, di norma, persegue una strategia di negoziazione nel breve termine. Essa si contraddistingue per un numero elevato di ordini inseriti, di variazioni o cancellazioni degli stessi nel giro di microsecondi. I commercianti ad alta frequenza sono spesso alla ricerca della vicinanza diretta al server di una sede di negoziazione, cosicché, grazie al tratto ridotto percorso dai segnali, possano godere di vantaggi in termini di velocità46.Per quanto attiene agli ordini algoritmici, secondo il capoverso 1 i sistemi di negoziazione delle sedi di negoziazione devono essere nelle condizioni di individuare, attraverso la segnalazione fatta dai partecipanti, gli ordini (cfr. cpv. 2), gli algoritmi utilizzati e i commercianti dei partecipanti (cfr. anche art. 48 par. 10 MiFID II), in modo tale che la FINMA possa eventualmente accedere alle informazioni.
Il capoverso 2 esige altresì che le sedi di negoziazione impongano ai partecipanti obblighi relativi alle tecniche di negoziazione algoritmiche. Sono previsti la segnalazione degli ordini
40 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards
41 www.imf.org > Countries > Switzerland > Country Report No. 14/266
42 REGOLAMENTO (UE) n. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap).
43 FF 2014 6445, pag. 6495.
44 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards
45 www.six-swiss-exchange.com > Investoren > Know-how > Glossar
46 www.bafin.de > Aufsicht > Börsen & Märkte > Hochfrequenzhandel