Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
generati mediante un algoritmo e – come nel diritto europeo (cfr. art. 17 par. 2 MiFID II) – un obbligo di comunicazione e uno di registrazione. I partecipanti interessati devono comunicare alla sede di negoziazione di effettuare negoziazioni algoritmiche e conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, indipendentemente dal fatto che questi siano stati eseguiti o annullati. Ciò consente alla FINMA di accedere eventualmente alle informazioni. Sono altresì previsti vari requisiti per i sistemi di negoziazione in linea con gli articoli 17 e 48 MiFID II. La limitazione degli ordini non eseguiti (lett. e n. 1; cfr. anche art. 48 par. 6 MiFID II) è finalizzata a contrastare l’elevato numero di ordini annullati (ad alta frequenza), mentre la variazione minima di prezzo (lett. e n. 3; cfr. anche art. 48 par. 6 e 49 MiFID II), ovvero lo scarto di quotazione minimo consentito per l'inserimento di un ordine di negoziazione, è volta a ridurre gli effetti negativi sull'integrità o sulla liquidità del mercato.
In virtù del capoverso 3, una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione possono prevedere, a fronte di determinate condizioni, emolumenti più elevati nel caso di annullamenti o di partecipanti che ricorrono a determinate tecniche di negoziazione algoritmiche ad alta frequenza. Questa disposizione corrisponde all'articolo 48 paragrafo 9 MiFID II ed è finalizzata a contrastare gli effetti negativi sulla stabilità del sistema o sull'integrità del mercato.
Articolo 32 Sorveglianza del commercio
Conformemente all'articolo 23 capoverso 2 OInFi, l'organo di sorveglianza del commercio deve essere indipendente rispetto alla direzione della borsa o del sistema multilaterale di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione e deve disporre di sufficienti organizzative, finanziarie e di personale. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 32 OInFi esigono altresì che esso disponga di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge e che il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio sia garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati. Inoltre, entro i limiti di quanto disposto dall'articolo 31 capoverso 1 LInFi, i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi devono potere essere identificati indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche (cpv. 3). Una definizione della negoziazione algoritmica figura nel commento all'articolo 31 OInFi, secondo cui la negoziazione automatizzata non è algoritmica se il sistema interessato è impiegato solamente per trasmettere o confermare ordini, senza che un algoritmo informatizzato determini l’avvio e i vari parametri di tali ordini.
L'organo di sorveglianza del commercio deve includere in modo continuativo nella sua attività tutti i dati di cui è venuto a conoscenza o a cui ha accesso. In caso di sospetto di infrazioni alla legge – anche al di fuori dell’ambito degli articoli 142 e 143 LInFi – o di altre irregolarità, l'organo di sorveglianza del commercio deve informare la FINMA conformemente all'articolo 31 capoverso 2 LInFi. Quest'ultima può di conseguenza, in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 LInFi, condurre essa stessa le inchieste necessarie oppure, sulla base degli articoli 24a e 36 LFINMA47, nominare degli incaricati della verifica e dell'inchiesta – compresa la sede di negoziazione – per far eseguire tali inchieste (cfr. art. 11 OBVM).
Articolo 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa
La disposizione si fonda sul diritto europeo (cfr. art. 51 MiFID II). La garanzia della negoziabilità dei valori mobiliari di cui al capoverso 1 richiede una serie di prescrizioni sulla dispersione delle categorie di valori mobiliari. In caso di quotazione, i requisiti stabiliti all'articolo 2 lettera f e all'articolo 35 capoverso 2 lettere b e c LInFi riguardano gli emittenti (ad es. fondamenti di diritto societario, durata dell'esistenza fino al momento considerato, chiusure annuali, dotazione di capitale) e i valori mobiliari (ad es. normativa, dispersione, negoziabilità, taglio) – anche in riferimento al rispettivo mantenimento (obbligo di pubblicità). Il capoverso 3 obbliga le borse a dotarsi dei dispositivi necessari per poter adempiere al proprio mandato di sorveglianza secondo l'articolo 35 capoverso 3 LInFi.
Articolo 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale
47 RS 956.1