Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
di negoziazione
La disposizione precisa dapprima i requisiti previsti all'articolo 36 capoverso 1 LInFi relativamente al regolamento di ammissione. Per quanto attiene alla negoziabilità di cui al capoverso 1 dell’articolo 34 OInFi, si può fare riferimento ai requisiti definiti da quelle borse su cui un valore mobiliare viene quotato per la prima volta (cfr. anche art. 33 cpv. 1 OInFi). Laddove dei valori mobiliari ammessi a un sistema multilaterale di negoziazione non avessero un emittente effettivo, l’obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 36 capoverso 1 LInFi per poter «valutare […] la qualità dell'emittente» decade. Il capoverso 3 obbliga i sistemi multilaterali di negoziazione a dotarsi dei dispositivi necessari per poter adempiere al proprio mandato di sorveglianza secondo l'articolo 36 capoverso 2 (cfr. anche art. 33 cpv. 3 OInFi).
Articolo 35 Autorità di ricorso
Secondo l'articolo 37 capoverso 1 LInFi le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono istituire un'autorità indipendente di ricorso. Il capoverso 1 dell’articolo 35 OInFi riprende a questo proposito la regolamentazione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale (LTF)48, che è integrato dal capoverso 2, secondo cui i membri dell'autorità di ricorso non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro con la sede di negoziazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LTF). Devono altresì essere indipendenti rispetto alla direzione di una sede di negoziazione. Ciò dev'essere verificato dalla FINMA quando quest’ultima approva la nomina dei membri conformemente all'articolo 37 capoverso 3 LInFi. Per quanto riguarda le disposizioni sulla ricusazione, il capoverso 3 dell’articolo 35 OInFi rimanda all'articolo 34 seguenti LTF, mentre il capoverso 4 elenca i punti che devono essere disciplinati nel regolamento dell’autorità di ricorso.
Articolo 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti
L'articolo 38 LInFi riprende l'obbligo di registrazione in vigore per i partecipanti alla borsa e lo estende a tutti i partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione. Secondo l'articolo 36 capoverso 1 OInFi devono essere registrate tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità e alla sorveglianza relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti (cfr. art. 25 par. 1 MiFIR). A questo obbligo si aggiunge l’obbligo di allestire e conservare documenti di cui all'articolo 7 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)49.
In virtù del capoverso 3 dell’articolo 36 OInFi, la FINMA stabilisce quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate (per i commercianti di valori mobiliari cfr. art. 1 OBVM-FINMA).
Articolo 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti
Il capoverso 1 stabilisce quali informazioni i partecipanti debbano in particolare comunicare. Questa comunicazione può anche essere delegata (cpv. 3). Per garantire la trasparenza del commercio di valori mobiliari di cui all'articolo 39 capoverso 1 LInFi, secondo il capoverso 2 dell’articolo 37 OInFi occorre comunicare non soltanto le operazioni in valori mobiliari concluse, ma anche quelle che riguardano strumenti finanziari (non qualificabili come valori mobiliari) cha hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari (ad es. indici o panieri di valori mobiliari) se i valori mobiliari sono ammessi a una sede di negoziazione.
Le eccezioni all’obbligo di dichiarazione disciplinate nella OBVM-FINMA sono trasferite nella OInFi e si applicano anche ai partecipanti secondo la LInFI. Inoltre viene ripresa dalla circolare FINMA 2008/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari»50 anche l’eccezione intesa ad evitare la doppia dichiarazione per i cosiddetti «remote member». Queste eccezioni possono però essere fatte valere soltanto se con la sede di negoziazione estera interessata o con il sistema organizzato di negoziazione esiste un accordo sullo scambio
48 RS 173.110
49 RS 955.0
50 www.finma.ch > Documentazione > Circolari