Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
reciproco di informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi. In tal modo si intende limitare la frammentazione locale dei dati comunicati, che impedisce o addirittura rende impossibile un sorveglianza efficace della negoziazione.
Inoltre, sulla base dell'articolo 39 capoverso 2 LInFi, la FINMA stabilisce quali informazioni debbano essere trasmesse, in quale forma e a chi. L'articolo 6 capoverso 3 OBVM-FINMA prevede a questo proposito la costituzione di un ufficio delle dichiarazioni.
2.2.2.2. Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione
Articolo 38 Condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento
Secondo l'articolo 43 capoverso 1 LInFi, la gestione di un sistema organizzato di negoziazione è riservata a banche, commercianti di valori mobiliari, borse e sistemi multilaterali di negoziazione, che devono disporre dell'autorizzazione o del riconoscimento necessari. Di conseguenza, l'articolo 38 OInFi stabilisce che le condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento si basano sulle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. Per quanto attiene alle disposizioni legali specifiche per la garanzia, il capitale minimo, le esternalizzazioni e le attività all'estero, occorre rifarsi alla LBCR, alla LBVM e alla LInFi.
Articolo 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi
L'articolo 44 LInFi prevede – oltre alle prescrizioni della LBCR, della LBVM e della LInFi – determinati requisiti relativamente all'assetto organizzativo e alla prevenzione dei conflitti di interessi, in particolare che i sistemi organizzati di negoziazione siano gestiti separatamente dalle altre attività (lett. a). In caso di diverse tipologie di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi dell'articolo 42 lettere a–c LInFi, anche tali diverse tipologie devono essere gestite separatamente (cfr. inoltre art. 20 par. 4 MiFID II e, per le definizioni, art. 22 OInFi).
I capoversi 1 e 2 dell’articolo 39 OInFi prevedono che i gestori di sistemi organizzati di negoziazione emanino regole per l'organizzazione del commercio e che sorveglino il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio. Inoltre devono effettuare registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del loro sistema organizzato di negoziazione. Si devono registrare segnatamente il momento, i partecipanti coinvolti, gli strumenti finanziari, il numero o il valore nominale e il prezzo degli strumenti finanziari negoziati.
Conformemente al capoverso 3, in caso di contratti stipulati secondo regole discrezionali (cfr. art. 42 lett. a e c LInFi e art. 22 cpv. 2 OInFi) si possono effettuare negoziazioni «matched principal» anche se non è possibile garantire un’esecuzione alle migliori condizioni, sempre che i clienti interessati abbiano acconsentito a questa procedura (cfr. anche art. 20 par. 2 MiFID II).
Articolo 40 Garanzia di un commercio ordinato
L'articolo 45 LInFi prevede per i sistemi organizzati di negoziazione la stessa regolamentazione che l'articolo 30 LInFi contempla per le sedi di negoziazione e nel messaggio51 il commento a questo articolo rimanda al commento all'articolo 30 LInFi. L'articolo 40 OInFi riprende quindi la regolamentazione dell'articolo 30 OInFi (come disposizione di esecuzione
dell'art. 30 LInFi). Così, ad esempio, l'articolo 30 capoverso 2 lettera e OInFi concerne anche gli strumenti finanziari non equiparabili ai valori mobiliari. Per il resto si rimanda al commento all'articolo 30 OInFi.
Articolo 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
Come citato all'articolo 40 OInFi, nel messaggio52 il commento all'articolo 45 LInFi rimanda al commento all'articolo 30 LInFi, in particolare relativamente a eventuali perturbazioni causate dalle negoziazioni ad alta frequenza. Per evitare perturbazioni del suo sistema di negozia-
51 FF 2014 6445, pag. 6502.
52 FF 2014 6445, pag. 6502.