Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
zione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l'articolo 31 OInFi (cfr. il commento a questo articolo).
Articolo 42 Trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari
I valori mobiliari possono essere negoziati anche in sistemi organizzati di negoziazione, sia a livello multilaterale che bilaterale (cfr. art. 42 lett. a e c LInFi e art. 22 cpv. 1 OInFi). Nel caso della negoziazione multilaterale, i sistemi organizzati di negoziazione devono, secondo il commento nel messaggio relativo all'articolo 46 LInFi53, garantire per i valori mobiliari la medesima trasparenza pre-negoziazione dei sistemi multilaterali di negoziazione e delle borse. Il capoverso 1 dell’articolo 42 OInFi dichiara pertanto applicabili per analogia le pertinenti disposizioni relative alle sedi di negoziazione. Ciò è in linea con le raccomandazioni che la IO-SCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1° maggio 201154 sui «Principles for Dark Liquidity». Affinché si possano raccogliere altre esperienze a livello internazionale, il regime di trasparenza previsto alla lettera b per i valori mobiliari diversi dalle azioni (cfr. art. 27 OInFi) entrerà in vigore, in conformità all'articolo 131 capoverso 2 OInFi, al più presto il 1° gennaio 2017. Se il diritto europeo dovesse subire fino ad allora importanti modifiche, la data di entrata in vigore potrebbe essere posticipata o la disposizione potrebbe essere rivista materialmente. Per quanto riguarda la negoziazione bilaterale, secondo il capoverso 2 sono sufficienti offerte di corsi su richiesta, se non esiste un mercato liquido.
Articolo 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari
Come citato all'articolo 42 OInFi, i valori mobiliari possono essere negoziati anche in sistemi organizzati di negoziazione. Il capoverso 1 dell’articolo 43 OInFi dichiara pertanto applicabili per analogia una parte delle pertinenti disposizioni relative alle sedi di negoziazione. Un rimando all'articolo 28 capoversi 2 e 3 OInFi è superfluo, dal momento che ai sistemi organizzati di negoziazione – a differenza delle sedi di negoziazione – non vengono comunicate negoziazioni effettuate al di fuori del sistema. Con la trasparenza post-negoziazione nei sistemi organizzati di negoziazione viene data attuazione a una raccomandazione che la IOSCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1° maggio 2011 sui «Principles for Dark Liquidity». In caso di negoziazione bilaterale è sufficiente, secondo il capoverso 2 dell’articolo 43 OInFi è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine di una giornata di negoziazione. In questo modo si garantisce che, tramite le disposizioni sulla trasparenza, non sia possibile identificare le persone interessate.
2.2.3. Capitolo 3: Controparti centrali
Articolo 44 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici
Il requisito sul piano organizzativo di istituire un comitato di rischio conformemente al capoverso 1 corrisponde all'articolo 28 EMIR e figura oggi all'articolo 22 capoverso 3 OBN. Il comitato, che sostiene, fornendo consulenza, la controparte centrale nelle questioni correlate alla gestione dei rischi, dev'essere composto da rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dai membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Tuttavia quest'ultimi non devono essere necessariamente indipendenti per poter far parte del comitato, vale a dire che essi, ad esempio, possono anche rappresentare un cliente, un titolare o un partner d'affari della controparte centrale. Il comitato di rischio di cui all'articolo 44 capoverso 1 OInFi deve essere distinto da un'eventuale commissione per i rischi istituita in seno all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Oltre alle disposizioni degli articoli 13 e 14 LInFi, il capoverso 2 dell’articolo 44 OInFi stabilisce che una controparte centrale deve prevedere apposite procedure, una pianificazione e una sufficiente ridondanza delle risorse informatiche affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
53 FF 2014 6445, pag. 6502 seg.
54 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards