Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Questa disposizione corrisponde al diritto europeo (cfr. art. 9 par. 1 del regolamento delegato
n. 153/201355).
Articolo 45 Garanzie
Secondo il capoverso 1, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione di cui all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LInFi almeno una volta al giorno qualora siano superati i valori soglia prestabiliti (cfr. PFMI, principle 6, key cons. 4). In questo contesto sorveglia regolarmente l'ammontare dei margini iniziali e di variazione che deve richiedere, adeguandoli eventualmente alle condizioni di mercato (cfr. anche art. 28b cpv. 2 OBN e art. 41 par. 1 e 3 EMIR).
In quanto disposizione di esecuzione dell'articolo 49 capoverso 3 LInFi il capoverso 2 stabilisce che occorre evitare i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e assicurarsi di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo (cfr. anche art. 28a cpv. 3 e 4 OBN). In particolare nel caso di garanzie custodite all'estero, emesse da emittenti stranieri o denominate in valuta straniera, la controparte centrale deve chiarire preventivamente se sussistono ostacoli giuridici o operativi che limitano il potere dispositivo sulle garanzie e quali misure debbano essere eventualmente prese affinché possa disporre delle garanzie in modo tempestivo.
Conformemente al capoverso 3 dell’articolo 45 OInFi la controparte centrale deve verificare regolarmente, mediante procedure appropriate, i modelli e i parametri che impiega per la gestione dei rischi. Qualora le verifiche facciano emergere carenze, la controparte centrale procedere agli adeguamenti necessari, ad esempio procurandosi risorse aggiuntive o adottando misure volte a ridurre i rischi (cfr. anche art. 28d OBN e art. 49 EMIR). Questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 4, key cons. 5/6).
Qualora custodisse presso terzi valori patrimoniali propri o garanzie e valori patrimoniali di partecipanti, la controparte centrale è tenuta in virtù del capoverso 4 dell’articolo 45 OInFi – e conformemente all'articolo 30 capoverso 2 OBN – a ridurre al minimo i rischi connessi ai valori patrimoniali e alle garanzie di cui sopra. In particolare deve affidare in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e, ove possibile, sottoposti a vigilanza. Anche questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 16, key cons. 1).
Articolo 46 Fondi propri
Le controparti centrali autorizzate ai sensi del diritto vigente nel quadro della LBCR sono già oggi soggette alle esigenze relative ai fondi propri secondo l’OFoP56. Il capoverso 1
dell’articolo 46 OInFi mantiene quindi – anche in considerazione dell'articolo 16 paragrafo 2 EMIR – le esigenze in questione per le controparti centrali autorizzate nel quadro della LIn-Fi57. A ciò si aggiungono ora, secondo l'articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi, i cosiddetti fondi propri dedicati, con i quali, in base al messaggio58, si intende rafforzare il principio della causalità. In virtù del capoverso 2 dell’articolo 46 OInFi essi devono ammontare almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo l'OFoP. Il capoverso 3 dell’articolo 46 OInFi esige inoltre altri fondi propri per coprire i costi della cessione dell’attività o della ristrutturazione volontarie.
Il capoverso 3 dell’articolo 46 OInFi esige altri fondi propri per la copertura dei costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. I fondi devono essere sufficienti ad assicurare l’attuazione del piano di cui all'articolo 68 OInFi, e comunque devono coprire i costi di esercizio correnti durante un periodo di almeno sei mesi. Questa disposizione corrisponde all'articolo 31 capoverso 2 OBN (cfr. anche PFMI, principle 15, key cons. 3) e deve
55 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 153/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali.
56 RS 952.03
57 Per quanto riguarda SIX x-clear AG cfr. il rapporto annuale 2003 della CFB, 59 segg. (www.finma.ch > Archiv > EBK > Publikationen).
58 FF 2014 6445, pag. 6505.