Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
garantire sia la solvibilità della controparte centrale che il finanziamento dei suoi costi di esercizio correnti.
Nel capoverso 4, in linea con il commento nel messaggio relativo all'articolo 51 LInFi59, viene ripresa la regolamentazione dell'articolo 4 capoverso 3 LBCR, che consente alla FINMA, in casi particolari, di allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.
Qualora i fondi propri della controparte centrale non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4, il capoverso 5 esige l’elaborazione di un piano di ricapitalizzazione in conformità ai PFMI (principle 15, key cons. 5). Il piano deve indicare come la controparte centrale intende aumentare i suoi fondi propri in una situazione di questo tipo. Esso deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Il capoverso 6 sancisce un obbligo di informazione nei confronti della FINMA e della società di audit nel caso in cui i fondi propri della controparte centrale fossero inferiori al 110 per cento rispetto ai requisiti di cui ai capoversi 1–4 (cfr. anche art. 1 par. 3 del regolamento delegato n. 152/201360).
Articolo 47 Ripartizione dei rischi
Le controparti centrali autorizzate ai sensi del diritto vigente nel quadro della LBCR sono soggette non soltanto alle esigenze relative ai fondi propri, ma anche alle norme in materia di ripartizione dei rischi secondo l’OFoP. Pertanto, come l'articolo 46 OInFi sui fondi propri, anche l'articolo 47 OInFi sulla ripartizione dei rischi mantiene le disposizioni in questione dell'OFoP per le controparti centrali autorizzate nel quadro della LInFi.
In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 OFoP, in casi particolari la FINMA può alleggerire o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Gli alleggerimenti – possono riguardare anche l’articolo 97 OFoP (limite massimo dei grandi rischi) – sono ipotizzabili in particolare nelle relazioni con banche corrispondenti e nei casi in cui si tiene conto dei rischi rilevanti ricorrendo ad altre misure adeguate.
Articolo 48 Liquidità
Rispetto ad altre infrastrutture del mercato finanziario, le controparti centrali sono esposte a rischi di liquidità nettamente maggiori. Specialmente in caso di inadempienza di un partecipante, il fabbisogno di liquidità di una controparte centrale aumenta repentinamente e può superare anche di molte volte il normale fabbisogno.
Il capoverso 1 definisce la liquidità richiesta dall’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base del vigente articolo 29 capoverso 4 OBN (cfr. anche i PFMI, principle 7, key cons. 5 / 6). Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 OInFi, una controparte centrale è tenuta a verificare con regolarità che i requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi vengano rispettati e contestualmente ad applicare ai mezzi liquidi scarti di garanzia che siano adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili (cfr. anche art. 29 cpv. 2 OBN). Questo in linea con i PFMI (principle 7, key cons. 9). Nei relativi scenari di stress si dovrebbe tener conto di tutte le relazioni d’affari intrattenute con una società tali da poter generare un sostanziale rischio di liquidità per la controparte centrale. Un partecipante quindi può fungere anche da banca di liquidazione, agenzia di deposito o fornitore di liquidità, cosa di cui si dovrà tener conto nella valutazione dei rischi di liquidità. Occorre inoltre osservare che la controparte centrale deve poter disporre della liquidità senza alcuna limitazione e deve altresì diversificare i propri fornitori di liquidità (cfr. anche art. 29 cpv. 5 OBN).
In qualità di disposizione esecutiva dell’articolo 52 capoverso 2 LInFi, l’articolo 48 capoverso 3 OInFi obbliga la controparte centrale ad adottare una strategia d’investimento in sintonia
59 FF 2014 6445, pag. 6504.
60 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 153/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali.