Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
con la sua stessa strategia di gestione dei rischi, evitando soprattutto i rischi di concentrazione (cfr. anche art. 30 cpv. 3 OBN).
Articolo 49 Trasferibilità
In applicazione dell’articolo 55 capoverso 1 LInFi, una controparte centrale deve garantire che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e gli impegni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto. A garanzia della trasferibilità, l’articolo 49 capoverso 1 OInFi esige che il trasferimento sia legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili e che l’altro partecipante si sia impegnato contrattualmente verso il partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo (cfr. anche art. 24b cpv. 3 OBN). Analogo concetto è previsto anche dai PFMI (principle 14, key cons. 3).
I relativi provvedimenti non possono invece sempre garantire che le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti indiretti possano essere trasferiti a una controparte centrale. Per un simile caso, l’articolo 49 capoverso 2 OInFi stabilisce che la controparte centrale possa eventualmente anche liquidare le posizioni (cfr. art. 48 par. 6 EMIR). Questa possibilità risulta anche dagli articoli 90 e 91 LInFi e dall’articolo 27 LBCR, in base ai quali accordi di questo genere sono protetti contro le misure di insolvenza con riferimento sia ai partecipanti che ai partecipanti indiretti.
2.2.4. Capitolo 4: Depositari centrali
Articolo 50 Organizzazione
Con l’obbligo di istituire un comitato degli utenti di cui facciano parte rappresentati sia degli emittenti che dei partecipanti si attua a una disposizione dell’articolo 28 CSDR. Questo comitato fornisce consulenza all’organo di altra direzione, vigilanza e controllo in merito alle principali questioni riguardanti i membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti e dei partecipanti nel rispettivo sistema di regolamento delle operazioni in titoli, come anche in relazione alla gamma delle prestazioni. Per quanto riguarda il mandato, la nomina,
l’organizzazione e le procedure del comitato, spetta al depositario centrale stabilirli.
Articolo 51 Servizi accessori
Ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LInFi funge da depositario centrale il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. Analogamente a quanto previsto dalla sezione A dell’allegato al CSDR, un depositario centrale può anche offrire il servizio cosiddetto di notariato come anche di tenuta centralizzata dei conti. In base alle condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 LInFi, la FINMA può imporre ulteriori requisiti per la fornitura di servizi accessori.
Articolo 52 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
Il capoverso 1 prende si riferisce all’articolo 39 paragrafo 7 CSDR e prevede che le operazioni con regolamento in contanti effettuate dai partecipanti nell’ambito del sistema di un depositario centrale si svolgano secondo il principio della «consegna contro pagamento» (cfr. anche art. 25b OBN). In tal modo si riducono i contestuali rischi di adempimento. Questa disposizione è in linea con i PFMI (principle 12, key cons. 1).
Il capoverso 2, con riferimento all’articolo 62 capoverso 4 LInFi, stabilisce che i depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici sia per l’immissione degli ordini sia per la loro irrevocabilità (cfr. anche art. 48 par. 8 CSDR e art. 3 cpv. 4 e 5 par. 2 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento61).
61 DIRETTIVA 98/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli [conformemente alla DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti].