Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Articolo 53 Garanzie
Secondo il capoverso 1, un depositario centrale è tenuto a disporre di garanzie sufficienti a coprire totalmente i rischi di credito correnti cui è esposto. I capoversi 2–4 sono strutturati in maniera analoga ai capoversi 2–4 dell’articolo 45 OInFi. Si rinvia pertanto alle pertinenti spiegazioni.
Articolo 54 Fondi propri
Conformemente al commento all’articolo 66 LInFi del pertinente messaggio62, con
l’articolo 54 OInFi si riconferma il diritto in vigore per i depositari centrali63. La disposizione è strutturata sulla falsariga dell’articolo 46 capoversi 1 e 3–6 OInFi, alle cui spiegazioni si può fare riferimento (cfr. anche art. 47 CSDR). Risulta superfluo riprendere l’articolo 46 capoverso 2 OInFi, in quanto per i depositari centrali, contrariamente a quanto avviene per le controparti centrali, non sono previsti fondi propri cosiddetti dedicati.
Articolo 55 Ripartizione dei rischi
Anche con l’articolo 55 OInFi si riconferma il diritto in vigore per i depositari centrali. Si rinvia alle spiegazioni concernenti l’articolo 47 OInFi (cfr. anche art. 46 cpv. 5 CSDR). Ai sensi dell’articolo 112 capoverso 1 OFoP, in casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Il secondo periodo dell’articolo 55 OInFi prevede espressamente eccezioni per i mezzi propri.
Articolo 56 Liquidità
Oltre ai requisiti in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi, con l’articolo 56 OInFi vengono riprese anche prescrizioni esistenti in materia di liquidità. Si vedano in proposito le corrispondenti spiegazioni riguardo all’articolo 48 OInFi.
2.2.5. Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni
Articolo 57 Servizi accessori
La disposizione serve in primo luogo per proteggere i dati comunicati ed è conforme
all’articolo 78 paragrafo 5 EMIR. Tra i servizi accessori rientrano ad esempio la conferma dell’operazione, il riscontro delle operazioni, la fornitura di servizi per eventi creditizi nonché il servizio di riconciliazione e di compressione del portafoglio. I servizi essenziali sono descritti all’articolo 12 OInFi. Si noti che la FINMA, in base alle condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 LInFi, può imporre ulteriori requisiti inerenti la fornitura di servizi accessori.
Articolo 58 Conservazione dei dati
La LInFi obbliga i repertori di dati sulle negoziazioni a registrare i dati comunicati e a conservarli per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto (cfr. art. 75 LInFi). Come già stabilito nel messaggio64, la registrazione e la conservazione dei dati devono garantire che il repertorio di dati sulle negoziazioni adempia i suoi obblighi legali relativi alla pubblicazione dei dati e all’accesso ai dati. L’articolo 58 OInFi precisa tale obbligo imponendo al repertorio di dati sulle negoziazioni di registrare immediatamente e integralmente i dati, salvandoli sia online che offline e copiandoli in numero appropriato (cpv. 1). Il numero delle copie è appropriato se garantisce la prosecuzione dell’attività. Il repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi di un «log» relativo ai dati, deve inoltre registrare tutte le modifiche dei dati comunicati (cpv. 2), anche quando la modifica è effettuata su richiesta dello stesso repertorio (cfr. lett. a). Affinché la descrizione della modifica possa definirsi chiara (cfr. lett. d), occorre che vengano mantenuti sia i vecchi che i nuovi contenuti.
62 FF 2014 6445, pag. 6511.
63 Per quanto riguarda SIX SIS AG cfr. il rapporto di gestione della CFB del 1999, pag. 85 seg. della versione tedesca e 232 seg. della versione francese (www.finma.ch > Archivio > CFB > Pubblicazioni).
64 FF 2014 6445, pag. 6513