Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Sotto il profilo del contenuto, la disposizione è conforme alla legislazione dell’UE (cfr. art. 4 del Regolamento delegato n. 148/201365 e art. 22 del Regolamento delegato n. 150/201366). Come già stabilito nel messaggio67, per quanto concerne la gestione dei dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni sottostà alla LPD.
Articolo 59 Pubblicazione dei dati
Conformemente al diritto europeo (cfr. art. 1 del Regolamento delegato n. 151/201368) il repertorio di dati sulle negoziazioni deve pubblicare almeno settimanalmente le posizioni aperte, i volumi delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati: derivati su merci, derivati creditizi, derivati su valute, derivati su azioni, derivati su tassi d’interesse e altri derivati (cpv. 1). I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico (cpv. 2), motivo per cui entra in linea di conto solo la pubblicazione in Internet. I dati pubblicati non devono permettere di indentificare una parte contrattuale (cpv. 3; cfr. anche art. 81 par. 5 EMIR).
Articolo 60 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
La disposizione concretizza l’articolo 77 LInFi e stabilisce a quali dati del repertorio le autorità svizzere citate nella legge hanno accesso e a quale scopo. Conformemente agli standard internazionali, questo articolo prevede che ogni singola autorità può accedere solo ai dati di cui ha bisogno per poter espletare le proprie mansioni. Per la FINMA e la BNS, l’accesso è accordato a tutti i dati. La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, la Commissione della concorrenza e la Commissione
dell’energia elettrica hanno invece un accesso limitato. Tutte le autorità devono poter accedere ai dati a livello di negoziazione. Ovviamente hanno però anche la possibilità di visionare i dati con una granularità inferiore (a livello di posizione o dati aggregati).
Il repertorio di dati sulle transazioni è tenuto a respingere le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali. In tal modo si vuole prevenire qualsiasi forma di pregiudizio all’efficacia delle negoziazioni delle banche centrali, in particolare della BNS, nel rispetto degli standard internazionali (cfr. «Authorities’access to trade repository data»
dell’agosto 201369).
Articolo 61 Accesso ai dati da parte di autorità estere
La disposizione concretizza l’articolo 78 LInFi stabilendo espressamente che alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari è accordato l’accesso ai dati sulle negoziazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle loro leggi sui mercati finanziari. Questo vale soprattutto nel caso in cui le negoziazioni in questione sono soggette all’obbligo di comunicazione in virtù del diritto del Paese estero. Anche in questo caso nei dati sulle negoziazioni sono compresi anche quelli con una granularità inferiore. Per il resto, pure le domande di autorità estere che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali devono essere respinte (cfr. spiegazioni relative all’art. 60 OInFi).
Articolo 62 Procedura
65 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 148/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.
66 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 150/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
67 FF 2014 6445, pag. 6513.
68 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 151/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi.
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