Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

La disposizione regolamenta gli aspetti tecnico-procedurali dell’accesso ai dati contenuti nel repertorio di dati sulle negoziazioni. In conformità con le normative europee (cfr. l’art. 4 del Regolamento delegato n. 151/2013), l’accesso avviene in conformità alle procedure di comunicazione, agli standard in materia di messaggistica e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale (par. 1). Per motivi legati alla protezione dei dati, le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività (cpv. 2). Dal punto di vista tecnico, il repertorio di dati sulle transazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande, in cui sono richiesti i dati necessari per consentire la valutazione della loro domanda (cpv. 3 e 4). Infine, il repertorio è tenuto a registrare le informazioni relative all’accesso ai dati, in particolare la portata dei dati interessati dall’accesso (cpv. 5; cfr. anche art. 5 del Regolamento delegato n. 151/2013).

Articolo 63 Trasmissione di dati a privati

Anche i privati devono utilizzare il modulo messo a disposizione dal repertorio di dati sulle negoziazioni e fornire le indicazioni richieste. Deve essere inoltre esclusa qualsiasi possibilità di identificare una parte contrattuale. Sono pertanto applicabili per analogia l’articolo 59 capoverso 3 e l’articolo 62 capoverso 3 OInFi.

2.2.6. Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Articolo 64 Principi di compensazione e regolamento

Secondo l’articolo 82 LInFi se necessario ai fini dell’attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento. Ai fini della compensazione e del regolamento mediante sistemi di pagamento l’articolo 64 OInFi, in sintonia con i PFMI principle 8 e 12, riprende le disposizioni di cui all’articolo 62 capoversi 1, 4 e 5 LInFi previste per i depositari centrali. Un elemento importante di protezione del sistema è in particolare la presenza di norme chiare sulla finalità di un pagamento (cfr. anche art. 25a OBN).

L’articolo 52 OInFi, in qualità di disposizione d’esecuzione dell’articolo 62 LInFi, si applica per analogia. Nell’ottica dell’articolo 52 capoverso 1 OInFi ciò significa un regolamento secondo il principio della «consegna contro pagamento» (cfr. anche art. 25b OBN) e, con riferimento all’articolo 52 capoverso 2 OInFi, momenti identici sia per l’immissione degli ordini sia per la loro irrevocabilità (cfr. anche art. 3 par. 4 e 5 par. 2 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento).

Articolo 65 Adempimento delle obbligazioni di pagamento

Ai fini dell’attuazione del PFMI principle 9 vengono ripresi soprattutto i requisiti validi per i depositari centrali secondo l’articolo 65 LInFi, i quali, a loro volta, sono in linea con quelli validi per le controparti centrali in conformità con l’articolo 50 LInFi. Si rinvia al commento all’articolo 50 LInFi contenuto nel relativo messaggio70.

Articolo 66 Garanzie e liquidità

Con riferimento ai PFMI principle 4, 5, 7 e 16 i requisiti concernenti le garanzie e la liquidità valide per i sistemi di pagamento devono orientarsi a quelli applicabili ai depositari centrali. Gli articoli 64 e 67 LInFi si applicano quindi per analogia, come anche le relative disposizioni d’esecuzione secondo gli articoli 53 e 56 OInFi, alle cui spiegazioni può essere fatto riferimento.

Per quanto riguarda le disposizioni in merito ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi per sistemi di pagamento di rilevanza sistemica, la BNS ha la facoltà di imporre requisiti particolari in virtù dell’articolo 23 LInFi.

70 FF 2014 6445, pag. 6504.